PATROCINIO GRATUITO NELLE CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE (Copyright © 2005 Avv. Roberto D’Arcangelo)
Con il decreto legislativo n. 116 del 27 maggio 2005, pubblicato sulla G.U. n. 151 del 1° luglio 2005, è stata data attuazione alla direttiva 2003/8/CE, intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere.
Con esso sono state, dunque, emanate misure adatte ad assicurare il patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, anche per controversie di natura commerciale.
La controversia è considerata “transfrontaliera” quando il cittadino che chiede il patrocinio a spese dello Stato è domiciliato o regolarmente soggiornante in uno Stato membro dell’Unione Europea – ad eccezione della Danimarca – diverso da quello in cui pende il processo o in cui la sentenza deve essere eseguita.
Potranno presentare richiesta di ammissione al patrocinio, oltre ai cittadini dell’Unione europea, anche i cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti in uno degli Stati dell’Unione.
Si noti bene che il patrocinio non copre le spese sostenute dalla parte avversa, qualora il beneficiario perda la causa ed il giudice pronunzi condanna del soccombente al rimborso delle spese a favore della controparte. Quanto ai requisiti di accesso, è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo lordo dichiarato ai fini fiscali non superiore a euro 11.369,24 e che la domanda di patrocinio sia relativa ad un’azione giudiziaria che appaia non manifestamente infondata.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
In tale caso, i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi
Questi limiti possono essere superati se il richiedente dimostra di non poter sostenere le spese processuali, a causa della differenza del costo della vita tra lo Stato membro del domicilio o della dimora abituale e quello del foro in cui pende la causa. Si può richiedere l’ammissione al patrocinio per ogni grado e per ogni fase del processo.
Il D.Lgs.vo n. 116 del 2005 fa chiaramente comprendere che le varie voci di spesa del patrocinio saranno ripartite tra lo Stato in cui pende la causa o deve avvenire l’esecuzione e lo Stato in cui il richiedente è domiciliato o dimora abitualmente
La domanda deve essere presentata:
a) all’autorità competente dello Stato dell’Unione in cui il richiedente è domiciliato o soggiorna regolarmente (autorità di trasmissione);
oppure
b) all’autorità competente dello Stato ove pende il processo o in cui la decisione deve essere eseguita (autorità di ricezione).
Sul territorio nazionale è stato individuato il Ministero della Giustizia quale autorità preposta alla trasmissione e alla ricezione delle domande.
Per i giudizi pendenti in Italia è competente a decidere sull’ammissione il Consiglio dell’Ordine degli avvocati.
La Commissione delle Comunità europee ha approntato un formulario per la presentazione e la trasmissione delle domande di ammissione al patrocinio transfrontaliero.
Per ogni altro aspetto, si rimanda al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.