News: 2015

T.A.R. LAZIO: CADE L’OBBLIGO DI VERSARE LE SPESE DI AVVIO IN MEDIAZIONE

Il T.A.R. Lazio, Sez. I, con sentenza del 23/01/2015, n. 1351, ha disposto l’annullamento degli artt. 16, commi 2 e 9, e 4, comma 3, lett. b), del D.M. n. 180/10. Dette norme riguardano, in caso di procedimento di mediazione: a) l’obbligo di versare all’Organismo le c.d. ‘spese di avvio'; b) l’obbligo anche per gli Avvocati Mediatori (la cui formazione in materia di mediazione dovrebbe invece essere regolata con precipue disposizioni), al pari degli altri Mediatori, non Avvocati, di avere una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, nonché la partecipazione, nel biennio di aggiornamento, ad almeno 20 casi di mediazione. Ecco la tabella delle norme regolamentari censurate.