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INTRODOTTA LA TENUITA’ DEL FATTO

Con il Decreto Legislativo 16 Marzo 2015, n. 28 è stato modificato il codice penale, il codice di procedura penale ed il D.P.R. n. 313 del 2002, in tema di casellario. In sostanza, viene prevista una nuova causa di non punibilità per la c.d. ‘particolare tenuità del fatto’. Essa ricorre quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, I comma, l’offesa è di particolare tenuità ed il comportamento risulta non abituale. Sono fatti salvi i casi in cui l’autore ha agito per motivi abietti o futili o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Sul piano procedurale, se il P.M., al termine delle sue indagini, decide di archiviare per particolare tenuità del fatto, egli deve darne avviso all’indagato ed alla persona offesa, precisando che, nel termine di 10 giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione. Il G.I.P., in tal caso, dopo avere sentito le parti, dopo procedimento camerale ex art. 127 c.p.p., provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione o quando questa è inammissibile, il G.I.P. pronuncia decreto motivato di archiviazione senza formalità. Prima del dibattimento,quando l’imputato non è punibile ai sensi dell’articolo 131-bis c.p., il giudice, sentiti in camera di consiglio il P.M., l’imputato e la persona offesa, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere. Solo la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto a norma dell’articolo 442 c.p.p., salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato. La nuova normativa entra in vigore il prossimo 2 Aprile 2015. Ecco un breve specchietto relativo alle norme modificate.