News: 2014

NUOVA LEGGE SUI CAPITALI ESTERI ED SUL RICICLAGGIO

E’ uscita la Legge 15 Dicembre 2014, n. 186 recante, “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”. L’art. 3 di essa modifica le sanzioni per i reati di riciclaggio ed introduce il reato di ‘autoriciclaggio’. In particolare: 1) sono aumentate le sanzioni per i reati di cui agli artt. 648-bis del codice penale (Riciclaggio) e 648-ter del codice penale (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita); 2) è introdotto l’art. 648-ter.1 nel codice penale (Autoriciclaggio), il quale riguarda colui che “avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. Il reato è punito con la pena della reclusione da 2 ad 8 anni. Una causa speciale di non punibilità è prevista per chi limita al mero godimento personale la fruizione dei beni oggetto del delitto di autoriciclaggio, mentre è prevista un’aggravante se il delitto è commesso nell’esercizio di attività bancaria e finanziaria. E’ disposta una riduzione della pena, alla metà, per chi si sia adoperato per evitare che le condotte sortiscano ulteriori conseguenze o per assicurare le prove del reato. Anche per il reato di autoriciclaggio è prevista la confisca dei beni (nuovo testo dell’art. 648-quater). Ecco lo schema degli articoli del codice penale modificati o neointrodotti.