News: 2014

NUOVO DECRETO IN MATERIA DI DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE

Il 12 Settembre 2014 è uscito il Decreto Legge n. 132, convertito il 10 Novembre 2014, con la Legge n. 162, contenente “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia del processo civile.” Tale provvedimento: 1) prevede la possibilità di trasferire il giudizio civile pendente in I grado o in appello in sede arbitrale, davanti ad un collegio o ad un arbitro unico presso il locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; 2) introduce la procedura di negoziazione assistita da un Avvocato, in materia di diritti disponibili, di separazione personale di coniugi, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (sia in presenza di figli minori, incapaci o portatori di handicap gravi ovvero non autosufficienti, sia in assenza di essi); 3) prevede la possibilità per i coniugi di concludere accordi di separazione personale di coniugi, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (solo in assenza di figli minori, incapaci o portatori di handicap gravi ovvero non autosufficienti e senza la possibilità di concludere patti di trasferimento patrimoniale); 4) fissa altre misure per una migliore funzionalità del processo civile di cognizione (nuova disciplina sulla compensazione delle spese processuali, passaggio dal rito ordinario di cognizione al rito sommario di cognizione, riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali per il c.d. periodo feriale); 5) introduce disposizioni per la tutela del credito (in pratica, viene elevata la misura degli interessi legali sui crediti litigiosi, parificandola a quella prevista dalla legislazione speciale, pari all’8,15%); 6) stabilisce norme, piuttosto eterogenee, sia nella disciplina delle procedure esecutive individuali, sia in quella delle procedure esecutive concorsuali (a) in caso di incapienza del debitore, è possibile, su richiesta del creditore e con apposita autorizzazione del giudice, che l’ufficiale giudiziario compia una ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (art. 492-bis c.p.c.); b) stessa possibilità viene ora prevista in tema di sequestro conservativo, di ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito delle procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di procedimenti relativi alla gestione di patrimoni altrui (art. 155-sexies disp. att.ne c.p.c.); c) modificata la disciplina del pignoramento presso terzi: in particolare, fra le diverse novità, adesso la dichiarazione del debitor debitoris avverrà sempre tramite raccomandata a.r. ovvero tramite p.e.c. (artt. 543 e segg.ti c.p.c.) e viene anche introdotto un foro generale, individuato presso il Tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, salvo se debitore è una P.A., nel qual caso, competente è il Tribunale della sede del terzo debitore (art. 26-bis c.p.c.); d) previsto un foro per l’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, individuato nel giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (art. 26 c.p.c.); e) introdotta una procedura di espropriazione forzata ad hoc di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, simile a quella immobiliare (art. 521-bis c.p.c.); f) creato il nuovo istituto della chiusura anticipata del processo esecutivo, prevista ove risulti impossibile conseguire un ragionevole soddisfacimento della pretesa creditoria (art. 164-bis disp. att.ne c.p.c.); g) previsto l’obbligo di iscrivere a ruolo il processo di espropriazione forzata entro 15 giorni dalla ricezione da parte dell’ufficiale giudiziario del verbale di pignoramento positivo, del titolo esecutivo e del precetto, pena l’inefficacia del pignoramento e con onere al creditore di darne comunicazione al debitore ed all’eventuale terzo mediante apposito atto notificatogli (vari artt. del c.p.c.); h) stabilita una impignorabilità assoluta per i crediti delle rappresentanze consolari e diplomatiche straniere (art. 19-bis del D.L.); i) stabilita la regola secondo la quale l’incanto può essere disposto solo quando il g.e. ritiene probabile che tale modalità di vendita porti a conseguire un prezzo che sia superiore alla metà del valore del bene (art. 503 c.p.c.)); 7) stabilisce misure in materia di revisione della geografia giudiziaria (ripristino degli uffici del Giudice di Pace di Barra e di Ostia). Una tabella delle novità, con i tempi relativi alla loro entrata in vigore, la si può scaricare cliccando sul seguente link. Le novità e le modifiche normative introdotte con il D.L. in questione si possono visionare cliccando sul seguente link. Infine, per orientarsi, sulla negoziazione assistita e sulla mediazione, prima di andare in giudizio, cliccare sulla seguente pagina.