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NUOVO DECRETO STADI: ESTENSIONE DEL DASPO

Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 Agosto 2014, n. 194 il Decreto Legge 22 Agosto 2014, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17/10/2014, n. 146. In esso sono previste nuove misure finalizzate a rafforzare gli strumenti di contrasto dei fenomeni di illegalità e di violenza connessi allo svolgimento di competizioni sportive. Ecco le principali novità: 1) il divieto di accedere alle manifestazioni sportive (c.d. DASPO) si prevede che possa essere applicato anche nei confronti dei soggetti che risultano condannati o denunciati non solo per i reati da stadio, ma anche per tutti i delitti contro l’ordine pubblico, nonché per i delitti di comune pericolo mediante violenza; 2) vengono rivisti i termini di durata del DASPO e viene previsto il cosiddetto DASPO di gruppo, con un divieto di accesso che varrà per almeno 3 anni nel caso di responsabili di violenze di gruppo (con partecipazione attiva del singolo) e da 5 a 8 anni nel caso di recidivi (con obbligo di presentarsi in commissariato); 3) potranno essere puniti con DASPO anche coloro che introducano negli impianti sportivi, non solo cartelli e striscioni, ma anche altre scritte o immagini che incitino alla violenza; 4) può essere disposto il divieto di traferta, in caso di gravi episodi di violenza, dal Ministro dell’Interno, attraverso la chiusura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell’ordine pubblico; 5) l’arresto in flagranza differita può essere applicato anche nei confronti del reato di istigazione alla discriminazione razziale, etnica e religiosa; 6) una quota – non inferiore all’1% e non superiore al 3% – degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso, validamente emessi in occasione degli eventi sportivi, sarà destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico, in occasione degli eventi medesimi ed, in particolare, per la copertura dei costi delle ore di lavoro straordinario e dell’indennità di ordine pubblico delle Forze di polizia.; 7) in caso di frode nelle manifestazioni sportive viene aumentata la reclusione fino a 9 anni e viene consentito, inoltre, l’uso di intercettazioni e legittimato l’arresto facoltativo in flagranza e le misure cautelari in carcere; 8) la polizia sarà dotata, in via sperimentale e con determinate precauzioni, della pistola elettrica (c.d. TASER).