Il Tar Lazio, con Sent. 1 Aprile 2016, n. 3989, ha annullato l’art. 14-bis del D.M. n. 180/10 (introdotto dall’art. 6 D.M. n. 139/14) , che, nel regolare le materie dell’incompatibilità e del conflitto di interessi del mediatore civile e commerciale, ex D.Lgs.vo n. 28/10, non circoscrive il divieto di assumere l’incarico al solo avvocato difensore della parte, ma lo estende persino ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli locali dell’organismo di mediazione.
T.A.R.: VENGONO MENO ALCUNE INCOMPATIBILITA’ IN MEDIAZIONE
- NUOVA DISCIPLINA DELL’OMICIDIO STRADALE
- USCITO IL REGOLAMENTO SULLA CONTINUITA’ AVVOCATI