E’ in Gazzetta il nuovo Decreto Legislativo 13 Luglio 2017, n. 116, in materia di riforma organica della magistratura onoraria e contenente anche altre disposizioni sui giudici di pace, nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio. Di particolare interesse e rilievo gli artt. 27 e 28 che modificano dal 2021 (o anche dal 2025, in alcuni casi) le competenze civili dei giudici di pace. In particolare, il decreto (art. 27) assegna ai giudici di pace delle nuove competenze, che si aggiungono a quelle già rientranti nella loro giurisdizione o ne ampliano il valore. Si tratta delle cause aventi il seguente oggetto: – beni mobili di valore non superiore a 30.000 euro; – pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro di importo sino a 50.000 euro; – risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli o natanti di valore non superiore a 50.000 euro; – condominio; – pignoramenti mobiliari; – usucapione di beni immobili e di diritti reali immobiliari di valore non superiore a 30.000 euro; – riordinamento della proprietà rurale di valore non superiore a 30.000 euro; – accessione (valore non superiore a 30.000 euro); – superficie (valore non superiore a 30.000 euro); – materie di cui al libro III (Della proprietà), titolo II (Della proprietà), capo II (Della proprietà fondiaria), sezioni VI (delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi) e VII (Delle luci e delle vedute), del codice civile, salve alcune eccezioni; – stillicidio e acque; – occupazione e invenzione; – specificazione, unione e commistione; – enfiteusi; – esercizio delle servitù prediali; – impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 c.c.; – diritti e obblighi del possessore nella restituzione della cosa; – espropriazione forzata di cose mobili. In tema si veda anche il presente specchietto.
RIFORMA GIUDICI ONORARI: LE NUOVE COMPETENZE DEI GDP
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