News: 2018

INTRODOTTO IL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI CODICE

Emanato il Decreto Legislativo 1° Marzo 2018, n. 21. In vigore da oggi il principio della ‘riserva di codice’ nella materia penale, che ha lo scopo di migliorare la conoscenza dei precetti e delle sanzioni e, conseguentemente, di assicurare la effettività della funzione rieducativa della pena, attuato mediante l’abrogazione ed il coevo l’inserimento all’interno del Codice penale di tutte quelle fattispecie criminose previste da disposizioni di legge che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilievo costituzionale. Mediante tale intervento legislativo, quindi, si intende limitare la proliferazione legislativa penale, rimettendo al centro del sistema normativo il Codice penale. In particolare, sono trasposte in esso: il delitto di sequestro di persona a scopo di coazione; le norme sanzionatorie stabilite per la violazione di misure previste nel codice civile a tutela delle – donne e dei bambini vittime di violenza familiare; le norme sanzionatorie per il mancato pagamento dell’assegno di divorzio e delle somme stabilite in sede di separazione dei coniugi; il delitto in materia di doping; le disposizioni che puniscono l’interruzione di gravidanza non consensuale, dolosa, colposa e preterintenzionale; le disposizioni in materia di tratta delle persone contenute nel codice della navigazione, che prevedono un aggravamento di pena per il comandante della nave e la sanzione penale per il componente dell’equipaggio della nave a tale scopo utilizzata; le norme speciali che combattono il traffico di organi umani; la disciplina relativa alla discriminazione razziale etnica nazionale e religiosa; il delitto di traffico illecito di rifiuti; il delitto di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento o la loro falsificazione; il delitto di trasferimento fraudolento di valori (c.d. intestazione fittizia dei beni); le circostanze aggravanti dei delitti commessi avvalendosi delle modalità mafiose ovvero di delitti con finalità di terrorismo; le attenuanti collegate alla dissociazione; l’aggravante del reato transazionale che opera tutte le volte in cui un certo reato, punito con la pena superiore a 4 anni di reclusione, sia caratterizzato dal contributo offerto nella fase di organizzazione o nella sua esecuzione da un gruppo criminale operante in più Paesi. Di seguito lo schema delle innovazioni apportate dalla normativa in questione.