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USCITO IL CODICE ROSSO

Sulla G.U. del 25/07/2019  è stata pubblicata la Legge 19 Luglio 2019, n. 69 (recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”) denominata “Codice Rosso”, che avrà vigenza dal 9 Agosto 2019. In essa nuove disposizioni di diritto penale sostanziale e processuale. Ecco le principali novità: 1) più rapido l’avvio del procedimento penale per alcuni reati come i maltrattamenti in famiglia, lo stalking, la violenza sessuale, con l’effetto che saranno adottati più celermente eventuali provvedimenti di protezione delle vittime (- la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; – il pubblico ministero, nelle ipotesi ove proceda per i delitti di violenza domestica o di genere, entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il termine di 3 giorni può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure nell’interesse della persona offesa;- gli atti d’indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria devono avvenire senza ritardo); 2) rispetto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa viene data la possibilità al giudice di garantirne il rispetto tramite procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, come l’ormai più che collaudato braccialetto elettronico; 3) il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l’applicazione di misure di prevenzione ex D.Lgs.vo n. 159/11; 4) inseriti ben 4 nuovi reati: – il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (cd. revenge porn), punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro (la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde, a sua volta, per provocare un danno agli interessati e la fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l’impiego di strumenti informatici); – il delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sanzionato con la reclusione da 8 a 14 anni (quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l’ergastolo); – il delitto di costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da 1 a 5 anni (la fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia); -il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Aumentate le sanzioni già previste dal codice penale: – per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, da un intervallo compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 6 anni si passa a un minimo di 3 e un massimo di 7; – per lo stalking si passa da un minimo di 6 mesi e un massimo di 5 anni ad un minimo di 1 anno e un massimo di 6 anni e 6 mesi; – per la violenza sessuale si passa da 6 a 12 anni, mentre prima si andava dal minimo di 5 al massimo di 10; – per la violenza sessuale di gruppo si passa da un minimo di 8 ad un massimo di 14, prima era punita da un minimo di 6 ad un massimo di 12. In relazione alla violenza sessuale, viene esteso il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela: dagli attuali 6 mesi a 12 mesi. Vengono inoltre, ridisegnate ed inasprite le aggravanti per l’ipotesi in cui la violenza sessuale sia commessa in danno di minore di età. Infine, è stata inserita un’ulteriore circostanza aggravante per il delitto di atti sessuali con minorenne: la pena è aumentata fino a 1/3 quando gli atti sono posti in essere con individui minori di 14 anni, in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, pure solo promessa. Nell’omicidio viene estesa l’applicazione delle circostanze aggravanti, facendovi rientrare finanche le relazioni personali. Per uno schema delle novità cliccare sul seguente link.