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MODIFICATA LA DISCIPLINA DEL CASELLARIO

Il 26/10/2018 è stato emanato il D.Lgs. 2 Ottobre 2018, n. 122, in attuazione della delega conferita con la riforma Orlando. Esso entrerà in vigore il 26/10/2019 e, cioè, decorso un anno dalla sua pubblicazione. Il testo si compone di otto articoli, che in vario modo intervengono sull’attuale D.P.R. 14/11/2002, n. 313 (c.d. Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). In sintesi: 1) modificato l’art. 3, comma 1, lett. i bis), D.P.R. cit., che include nel novero dei provvedimenti iscrivibili per estratto le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova; 2) modificato l’art. 5 D.P.R. cit. in tema di eliminazione delle iscrizioni, prevedendosi che tale eliminazione venga disposta -dal casellario giudiziale, decorsi 15 anni dalla morte della persona cui si riferiscono e, comunque, 100 anni dalla nascita della stessa ovvero in caso di rescissione del giudicato -dal casellario dei carichi pendenti, nel caso di morte; 3) modificati gli artt. 15 e 19 D.P.R. cit. puntualizzando le competenze degli uffici preposti all’iscrizione e all’eliminazione delle iscrizioni; 4) modificati gli artt. 23 – 45 sulla disciplina dei servizi certificativi del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti. Più precisamente: a) sono abrogati gli artt. 23, 25 e 26 D.P.R. Cit., relativi al certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato, al certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall’interessato ed al certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall’interessato; b) viene riformulato l’art. 24 D.P.R. cit., al fine di unificare le tipologie di certificato rilasciabile su richiesta dell’interessato, con individuazione di un’unica tipologia di certificato che contiene tutte le iscrizioni esistenti a carico di un determinato soggetto; c) sono modificati gli artt. 24 e 25-ter, D.P.R. cit., stabilendo che i certificati del casellario giudiziario nazionale ed europeo contengano la specificazione in ordine all’esistenza di iscrizioni in ambito europeo o nazionale; d) viene modificato l’art. 27 D.P.R. cit., affinché nel certificato dei carichi pendenti richiesti dall’interessato non figurino anche i provvedimenti che hanno dichiarato la non punibilità per la particolare tenuità del fatto, i provvedimenti che dispongono la sospensione del processo con la messa alla prova del soggetto maggiorenne e le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della prova; e) viene riformulato l’art. 28 D.P.R. cit., che contiene la disciplina del certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi (prevedendo due tipi di certificato: uno c.d. specifico, che riporta le sole condanne per reati rilevanti ai fini dei procedimenti amministrativi di competenza; un altro c.d. generale, il quale contiene invece tutte le iscrizioni presenti nel casellario giudiziale di una persona ad eccezione di quelle espressamente escluse dalla norma). Infine, rispetto alle autocertificazioni che l’interessato debba emettere in ordine all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, il nuovo decreto prevede che il dichiarante non sia obbligato all’indicazione della presenza di quelle di cui si prevede espressamente la non menzione (e, cioè, le contravvenzioni punibili con ammenda o i provvedimenti di messa alla prova o quelli di non punibilità per la particolare tenuità del fatto).