News: 2014

NUOVO DECRETO SULLA P.A. E NOVITA’ IN TEMA DI GIUSTIZIA

E’ uscito il Decreto Legge 24 Giugno 2014, n. 90, contenente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. Ecco le principali novità in tema di giustizia: 1) dal 01/10/2014 sono soppresse tutte le sezioni staccate dei T.A.R., eccetto Bolzano; 2) entro 60 giorni dalla conversione del Decreto Legge n. 90/14 sarà emanato il D.P.C.M. sul processo amministrativo digitale e telematico; 3) viene modificato il codice del processo amministrativo (C.P.A. – D.Lgs.vo n. 104/10), in materia di giudizio sugli appalti pubblici, con l’introduzione della c.d. ‘sentenza in forma semplificata’ (art. 120); 4) vi è una ulteriore modifica al C.P.A., in tema di condanna, anche di ufficio, per lite temeraria (art. 26); 5) vengono fatte alcune precisazioni in tema di processo civile telematico (P.C.T.): a) l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti endoprocessuali si applica escusivamente ai processi iniziati dopo il 30/06/2014; b) per i processi già iniziati al 30/06/2014 l’obbligatorietà vale dal 31/12/2014 e sino a quella data il deposito telematico è facoltativo; c) per i processi in C.d.A. l’obbligatorietà decorrerà dal 30/06/2015; d) il verbale di udienza sarà sottoscritto solo dal giudice e dal cancelliere, attesa l’introduzione del c.d. ‘fascicolo processuale digitale’ (art. 126 c.p.c.); e) non è più prevista la sottoscrizione del verbale di udienza da parte dei testi e delle parti (art. 207 c.p.c.); f) la sentenza civile sarà comunicata alla parte in forma integrale (art. 133 c.p.c.); g) ora il deposito telematico dell’atto endoprocessuale si considera per tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza (art. 16-bis D.L. n. 179/12); h) viene ora prevista la possibilità di invio di invio di più messaggi di p.e.c. per il deposito telematico di atti o documenti la cui dimensione eccede il massimo della dimensione di 30 MB della busta ed il deposito sarà considerato tempestivo quando viene eseguito entro la fine del giorno di scadenza (ibidem); i) le notifiche ad istanza di parte nel P.C.T. dovranno essere effettuate in cancelleria solo se è impossibile l’uso della p.e.c.; l) la notifica di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli Avvocati può essere fatta a mezzo p.e.c. senza necessità di autorizzazione da parte del C.O. locale e senza l’obbligo di apporre la marca da bollo (art. 1 L. n. 53/94); m) prorogato al 30/11/2014 il termine entro cui tutte le PP.AA. devono comunicare l’indirizzo di p.e.c. presso il quale riceveranno le comunicazioni e le notificazioni (art. 16 D.L. n. 179/12); n) nelle C.d.A. e nei Tribunali ordinari le cancellerie saranno ora aperte nei giorni feriali solo n. 3 ore (art. 162 L. n. 1196/60); o) adesso le copie informatiche, anche per immagini, degli atti processuali di parte, degli atti degli ausialiari del giudice e dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici equivalgono all’originale, anche se prive della firma digitale del cancelliere ed il difensore (ovvero anche il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale) possono estrarre copie analogiche o informatiche ed attestare la conformità di esse all’originale (eccezion fatta per i provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice) (art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. n. 179/12); p) modificato il T.U. in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/02): a) il diritto di copia senza certificazione di conformità (c.d. copia ‘uso studio’) non è più dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi; b) il diritto di copia autentica non è più dovuto nei casi indicati dall’art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. n. 179/12 e di cui sopra; q) per ovviare alle minori entrate dovute a quanto precede è previsto un aumento del C.U. di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 115/02; r) sostituito il comma 6° dell’art. 530 c.p.c., per cui ora il g.e. stabilisce che il versamento della cauzione, la preesentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti ed il pagamento del prezzo siano effettuati con modalità telematiche, salvo pragiudizio per i creditori o per la procedura esecutiva; r) presso le C.d.A. ed i Tribunali ordinari vengono istituite delle strutture organizzative denominate ‘uffici per il processo’.