In G.U. del 30 Aprile 2020 il nuovo Decreto Legge 30 Aprile 2020, n. 28, contenente “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19.” Con esso: 1) la riforma Orlando delle intercettazioni slitta e si applica soltanto ai procedimenti penali iscritti dal 1 settembre 2020 e, parallelamente, l’eccezione al divieto di pubblicazione degli atti del procedimento penale per le ordinanze in materia cautelare avverà dal 1 settembre 2020; 2) nel caso di detenuti per uno dei delitti di cui all’art. 51 commi 3-bis e 3-quater c.p.p. (mafia, terrorismo, traffico di droga e altri gravi reati di criminalità organizzata) o sottoposti al regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. penit. (c.d. carcere duro), il Magistrato di Sorveglianza o il Tribunale di Sorveglianza (ovvero, per quanto riguarda i permessi, fino alla irrevocabilità della sentenza di condanna, il giudice che procede), prima di pronunciarsi sulla concessione di permessi ai condannati, internati e imputati e sulla applicazione e proroga della detenzione domiciliare umanitaria o surrogatoria, deve chiedere il parere del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’art. 41-bis ord. penit., anche quello del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, che dovranno esprimersi, in particolare, “in ordine all’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto”; 3) è stato prorogato il termine della seconda fase della emergenza COVID-19 del 30 giugno 2020 sino al 31 luglio 2020 (sicché: dal 9 marzo all’11 maggio 2020 sono sospese tutte le udienze e i termini dei procedimenti, salve le eccezioni previste; dal 12 maggio al 31 luglio 2020 possono invece essere adottati dai singoli capi degli uffici giudiziari le varie misure organizzative volte a evitare gli assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e i contatti ravvicinati tra le persone, nonché può farsi ricorso alle disposizioni che consentono lo svolgimento “da remoto” delle attività di udienza e di indagine); 4) tra i procedimenti c.d. a trattazione obbligatoria, da celebrarsi durante la fase di sospensione d’ufficio dell’attività giurisdizionale, sono stati fatti rientrare, per quanto riguarda quelli con soggetti “cautelati”, solo quelli per cui nel periodo di sospensione (9 marzo-11 maggio 2020) o nei sei mesi successivi (fino all’11 novembre 2020) scadano i c.d. termini finali di fase ed i c.d. termini finali complessivi; 5) è stato introdotto un espresso limite alla celebrazione da remoto delle udienze penali, prevedendosi che, fermo restando quanto previsto dal comma 12 dell’art. 83 cit. per la celebrazione a porte chiuse delle udienze e la partecipazione da remoto delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, le disposizioni di cui al comma 12-bis del medesimo art. 83 non si applichino, “salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti” (è, dunque, rimessa ad un accordo delle parti la celebrazione da remoto delle udienze penali in cui dovranno essere esaminati testi, parti, consulenti tecnici e periti e di quelle in cui dovrà procedersi alla discussione finale dei procedimenti ed, in mancanza, tali udienze non potranno che essere trattate in aula – naturalmente a condizione che possano essere garantite le misure di distanziamento sociale e di prevenzione del contagio – ovvero rinviate a data successiva al 31 luglio 2020). Per il testo delle norme di interesse modificate v. il seguente link.