CONVERTITO IL D.L. ‘SVILUPPO': CONFERMATO IL FILTRO IN APPELLO
Con la Legge 7 Agosto 2012, n. 134 è stato convertito il D.L. 22 Giugno 2012, n. 83. Trattasi del c.d. “Decreto Sviluppo”. Le disposizioni di maggiore interesse che sono state modificate con la conversione sono l’art. 33 (in tema di fallimento) e l’art. 54 (in tema di appello civile). Sono rimaste sostanzialmente invariate, invece, quelle relativa alla c.d. legge Pinto (art. 55) ed alla Scuola di Magistratura (art. 56). Quanto alla disciplina fallimentare (in particolare, l’istituto del concordato preventivo), le novità concernono gli artt. 67 [Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie], 69-bis [Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie], 161 [Domanda di concordato], 168 [Effetti della presentazione del ricorso], 169-bis [Contratti in corso di esecuzione], 178 [Adesioni alla proposta di concordato], 179 [Mancata approvazione del concordato], 180 [Giudizio di omologazione], 182-bis [Accordi di ristrutturazione dei debiti], 182-quater [Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa], 182-quinquies [Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti], 182-sexies [Riduzione o perdita del capitale della società in crisi], 186-bis [Concordato con continuità aziendale], 186-sexies [Riduzione o perdita del capitale della società in crisi], il 236-bis [Falso in attestazioni e relazioni] della legge fallimentare (R.D. n. 267/42). Particolarmente importanti, poi, sono i ritocchi in tema di appello civile. La nuova disciplina: 1) non coinvolge gli appelli per le cause di natura tributaria; 2) si applica solo ai giudizi di appello che siano instaurati dopo il 12/09/2012 (le novità sul ricorso per Cassazione riguarderanno i provvedimenti impugnabili pubblicati dopo il 12/09/2012): 3) impone una maggiore attenzione ed un maggior formalismo nella redazione dell’atto di appello nel momento in cui vi si indicheranno i motivi di doglianza; 4) limita sensibilmente l’ammissibilità di nuove prove un secondo grado, salvo il procedimento di appello nel giudizio sommario di cognizione (art. 702-quater); 5) impone un filtro di valutazione dell’ammissibilità del gravame (per cui, il Giudice d’appello dovrà valutare discrezionalmente la probabilità del suo accoglimento), salvi alcuni casi. Si vedano, in tal senso, gli articoli ora modificati ed il contenuto delle suddette novità cliccando sul seguente link.
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