EMANATO IL D.L. SUL ‘FILTRO’ IN APPELLO
E’ uscito in Gazzetta Ufficiale (26/06/2012) il Decreto Legge 22 Giugno 2012, n. 83 (c.d. ‘Decreto Sviluppo’). Il titolo del Decreto è “Misure urgenti per la crescita del Paese”. Tra queste misure, vi sono alcuni interventi in tema di Giustizia. Eccoli, in estrema sintesi: 1) dall’art. 33 sono stati modificati diversi articoli (il 67 [Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie], il 161 [Domanda di concordato], il 168 [Effetti della presentazione del ricorso] ed il 182-bis [Accordi di ristrutturazione dei debiti]) ed aggiunti (il 169-bis [Contratti in corso di esecuzione], il 182-quinquies [Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti], il 182-sexies [Riduzione o perdita del capitale della società in crisi], il 186-bis [Concordato con continuità aziendale] e il 236-bis [Falso in attestazioni e relazioni]) della legge fallimentare (R.D. n. 267/42); 2) dall’art. 54 sono stati modificati alcuni aspetti dell’appello civile, prevedendo una scrematura delle impugnazioni, mediante un filtro di inammissibilità incentrato su una prognosi di non ragionevole fondatezza del gravame, formulata in via preliminare dal giudice dell’appello; 3) dal medesimo articolo sono stati, poi, ridotti i vizi motivazionali censurabili con il ricorso per cassazione (Art. 360, n. 5), c.p.c.), in maniera tale che la Corte di Cassazione non possa più sindacare, in generale, la “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, bensì soltanto lo specifico vizio dell’ “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”, che è stato oggetto di discussione delle parti; 4) dall’art. 55 è stata modificata la disciplina dei procedimenti aventi a oggetto la domanda di indennizzo per violazione del termine di durata ragionevole del processo, attualmente disciplinati dalla Legge n. 89/01 (cosiddetta legge Pinto), al fine di razionalizzare il carico di lavoro che grava sulle Corti d’appello, di evitare che la durata di tali procedimenti dia luogo a sua volta a responsabilità dello Stato per violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e di contenere i conseguenti oneri a carico della finanza pubblica. Si noti bene che nel suddetto Decreto viene previsto che esso entrerà in vigore dal trentesimo giorno successivo a quello della entrata in vigore della legge di conversione. Per cui esso ancora non è operativo.
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