News: 2012

NOVITA’ IN TEMA DI DENUNCIA ANTITERRORISMO E DI ARMI

Emanato il Decreto Legge 20 Giugno 2012, n. 79, contenente delle novità in tema di comunicazione sulla cessione dei fabbricati. In particolare, all’art. 2 di esso si è stabilito che: 1) se è vero che oggi la registrazione dei contratti di cessione della proprietà o del godimento di immobili per una durata superiore ad un mese assorbe l’obbligo di comunicazione di essi entro 48 ore all’autorità locale di p.s. (per come era prevista dal D.L. n. 59/78 conv. con L. n. 191/78), come stabilito dal D.Lgs.vo n. 23/11 e dal D.L. n. 70/11 conv. con L. n. 106/11, è anche vero che tale assorbimento non può obliterare del tutto il circuito informativo previsto dalla legge del ’78 a favore delle forze di polizia; 2) per cui, la registrazione dei suddetti contratti, ivi inclusi quelli stipulati nell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni, resta ‘assorbente’, tuttavia, si stabilisce a carico dell’Agenzia delle Entrate l’obbligo della comunicazione dei soli dati di interesse per l’attività di polizia; 3) resta l’obbligo della comunicazione entro 48 ore per quei contratti – anche verbali – di cessione di fabbricati per tempo superiore al mese non soggetti a registrazione; 4) analogamente, resta detto obbligo a carico di chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio ovvero ospiti uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero lo assuma per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero ceda allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili. Il Decreto Legge in questione, infine, contiene anche una novità in tema di armi: viene introdotto un diverso sistema di catalogazione (rispetto all’abolito catalogo delle armi [v. art. 14 L. n. 183/11]), tenuto dal Banco nazionale di prova, il quale addesso avrà il compito di verificare la qualità di ‘arma comune da sparo’ (compresa quella per uso sportivo) e di redigere una scheda tecnica, che contenga la descrizione delle caratteristiche ed il relativo codice identificativo (art. 1).