CONVERTITO IL ‘MILLEPROROGHE’
E’ stato convertito con Legge 24 Febbraio 2012, n. 14 il Decreto Legge 29 Dicembre 2011, n. 216, noto con l’appellativo “Milleproroghe”. Disposti otre ottanta rinvii di termini su materie eterogenee. Ecco alcuni dei contenuti: 1) prorogata al 31 Dicembre 2012 la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione a favore delle particolari categorie sociali individuate dalla Legge 8 Febbraio 2007, n. 9 (art. 29); 2) prorogata l’autorizzazioe al trasferimento di 4,5 milioni di Euro per la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica necessarie per le attività degli uffici giudiziari (art. 15); 3) prorogata al 31 Dicembre 2012 la gestione commissariale per gli interventi di edilizia carceraria (art. 17); 4) prorogata al 30 Giugno 2012 l’applicazione della normativa in tema di documentazione da produrre al Conservatore dei RR.II. per l’esecuzione di formalità ipotecarie (art. 29); 5) allungato da 5 a 10 anni il termine, previsto a pena di decadenza, per l’utilizzazione edificatoria dei terreni posseduti dalle imprese (art. 29); 6) allungati i termini per la sanatoria concernente le liti tributarie di valore pari ad Euro 20.000,00 e pendenti innanzi alle Commissioni Tributarie ed al Giudice Ordinario, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. Adesso si fa riferimento a tutte le liti pendenti sino al 31 Dicembre 2011 (non più al 1° Maggio 2011). I termini per la presentazione della domanda di sanatoria e per il pagamento sono stati fissati al 2 Aprile 2012 (art. 29); 7) slitta il termine in cui entra in vigore il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti: al 2 Aprile 2012 (art. 13); 8) prorogate al 31 Dicembre 2012 le concessioni sul demanio marittimo e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, comunque in essere al 31 Dicembre 2011 (art. 13-bis); 9) si dispone che i terzi che hanno fabbricato o commercializzato 12 mesi prima del 19 Aprile 2001 prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio, dopo la scadenza degli effetti della registrazione, non rispondono della violazione del diritto d’autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 Aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei quindici anni successivi a tale data (prima erano 5 anni) (art. 22-bis).
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- OUA: NUOVO SCIOPERO A MARZO