AVVOCATI: IL RECUPERO DEGLI ONORARI E’ DI COMPETENZA DEL FORO DEL CONSUMATORE
Con Ordinanza 4 Maggio – 9 Giugno 2011, n. 12685 la Corte di Cassazione ha stabilito che nelle cause di recupero del credito per prestazione professionale l’Avvocato deve fare riferimento al Foro di residenza del consumatore-cliente.
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