News: 2011

NOVITA’ SULL’A.C.E. IN SEDE DI VENDITA O LOCAZIONE

Emanato il D.Lgs.vo 3 Marzo 2011, n. 28, con il quale (v. art. 13) sono stati modificati gli artt. 1 e 6 del D.Lgs.vo 19 Agosto 2005, n. 192. In particolare, è stato inserito un nuovo comma 2-ter nell’art. 6 del D.Lgs.vo suddetto, con il quale viene previsto che nei contratti di compravendita e di locazione di immobili deve essere inserita una dichiarazione proveniente dall’acquirente o dal conduttore, con la quale si dia atto di aver ricevuto non solo le informazioni, ma anche la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici (attestato di certificazione energetica – a.c.e.). Di tal guisa, si è data attuazione alla Direttiva 2009/28/CE. Non è, comunque, prevista alcuna nullità come sanzione per il caso di omissione della suddetta dichiarazione ovvero di sua difformità alla legge.