DECISIONE DELLA CONSULTA SUL LEGITTIMO IMPEDIMENTO
Il 13 Gennaio 2011 si è espressa la Corte Costituzionale in merito alla legittimità della L. 7 Aprile 2010, n. 51, emanata in tema di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri stessi nei processi penali. Secondo l’alta Corte la legge è in parte incostituzionale per contrasto con gli articoli 3 e 138 della Costituzione. In pratica, viene censurata la possibilità per la Presidenza del Consiglio di ‘autocertificare’ insindacabilmente il legittimo impedimento “continuativo e correlato” all’esercizio delle funzioni istituzionali (art. 1, comma 4°, L. n. 51/2010) e, di conseguenza, viene delegato al giudice penale il compito di valutare in concreto l’esistenza effettiva del legittimo impedimento (art. 1, comma 3°, L. n. 51/2010).
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