News: 2010

NOTAI: INTRODOTTO L’ATTO PUBBLICO IN FORMATO ELETTRONICO

Con il recente D.Lgs.vo 2 Luglio 2010, n. 110 sono state dettate nuove disposizioni in materia di atto pubblico notarile informatico. Grazie ad esse sarà possibile procedere alla stipula degli atti pubblici informatici da parte dei Notai. Ciò in base alle seguenti regole: 1) Il cliente, in base alle proprie personali esigenze, potrà decidere se chiedere che l’atto sia stipulato su supporto cartaceo ovvero su supporto informatico (l’utilizzo dell’atto notarile informatico non è, quindi, obbligatorio); 2) il notaio resta sempre tenuto: a) ad indagare la volontà delle parti; b) a curare, sotto la propria direzione e responsabilità, la compilazione dell’atto (per questo il notaio deve redigere e leggere l’atto mediante il controllo e l’uso personale del mezzo informatico); c) a riceverlo soltanto in presenza delle parti; 3) le sottoscrizioni devono essere apposte personalmente e contestualmente dalle parti intervenute e dal notaio, il quale verificherà, tra l’altro, la validità dei certificati di firma utilizzati; 4) l’atto pubblico informatico non è sinonimo di stipula di atto a distanza: le parti si devono comunque recare dal notaio, che assicurerà la conformità dell’atto alla volontà delle parti e all’ordinamento; 5) Non sarà, più precisamente, necessario procedere alla stampa dell’atto; 6) il notaio deve munirsi, per l’esercizio delle proprie funzioni, della firma digitale rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato; 7) viene data al Consiglio nazionale del notariato (iscritto dal 12 Settembre 2002 nell’elenco pubblico dei certificatori della firma digitale) la funzione di svolgimento dell’attività di certificatore delle firme rilasciate ai notai per l’esercizio delle loro funzioni (i notai non potranno, quindi, rivolgersi a certificatori di firma digitale diversi dal Consiglio nazionale del notariato); 8) le parti, per le loro sottoscrizioni, possono, invece, utilizzare anche una firma elettronica non qualificata (firma digitale o, anche, firma digitalizzata); 9) lo stesso non si può dire per le scritture private autenticate (necessità esclusiva della firma digitale, come unica firma elettronica qualificata); 10) è richiesta l’apposizione della firma alla presenza del pubblico ufficiale, tenuto ad accertare l’identità della parte, a verificare la validità del certificato di firma e ad attestare la conformità del documento all’ordinamento giuridico.