NASCE L’AGENZIA PER I BENI DELLA MAFIA
Con la conversione del Decreto Legge 4 Febbraio 2010, n. 14 (Legge 31 Marzo 2010, n. 50) viene istituita l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L’Agenzia, composta da un Direttore, un Consiglio direttivo e da un Collegio di revisori, opera su due piani: a) nei procedimenti di prevenzione, essa interviene a partire dall’emissione del provvedimento di confisca, anche non definitivo; b) nei procedimenti penali per i delitti di criminalità organizzata, essa interviene a partire dalla conclusione dell’udienza preliminare. Il provvedimento de quo stabilisce anche: 1) limitazioni temporali alla permanenza negli organi diretivi dell’Agenzia; 2) la possibilità per i terzi titolari di diritti reali di garanzia sui beni espropriandi di interloquire nel procedimento per far valere la loro buona fede ed ottenere un indennizzo; 3) regole per la destinazione dei beni immobili confiscati (mantenimento di essi al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile; vendita degli stessi finalizzata al risarcimenti dei danni riportati dalle vittime dei reati di tipo mafioso; loro trasferimento per finalità sociali o istituzionali al patrimonio del Comune ove l’immobile è sito ovvero a quello della Provincia o della Regione; vendita di essi agli enti pubblici, alle associazioni di categoria o alle associazioni bancarie).
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