News: 2009

E’ NATA LA CLASS ACTION CONTRO LA P.A.

Il D.Lgs.vo 20 Dicembre 2009, n. 198 ha introdotto il c.d. “ricorso per l’efficienza delle delle amministrazioni e dei concessionari dei servizi pubblici”. In pratica con esso è nata la Class Action nei confronti della pubblica amministrazione. Le principali caratteristiche di essa sono: a) la nuova normativa entra in vigore, ma solo formalmente, in quanto dovrano essere emanati i decreti atuativi del Presidente del Consiglio; b) legittimati attivamente all’azione sono i consumatori o gli utenti o le associazioni o i comitati di consumatori o utenti, a tutela degli interessi dei propri associati; c) legittimati passivamente sono tutte le pp.aa. e tutti i concessionari di pubblici servizi (esclusioni all’art. 1, comma 1-ter); d) per l’esperimento dell’azione occorre che si sia verificata una lesione concreta, diretta ed attuale degli interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori, derivante: 1) dalla violazione di termini; 2) dalla mancata emanazione di atti amministrativi; 3) dalla violazione degli obblighi contenuti dalle carte di servizi; 4) dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti; e) il nuovo giudizio è devoluto alla giurisdizione esclusiva e di merito del giudice amministrativo; f) la finalità dell’azione è quella di ripristinare il corretto svoglimento della funzione o la corretta erogazione del servizio; g) prima di avviare la class action i consumatori o gli utenti o le associazioni o i comitati di consumatori o utenti devono notificare una diffida all’organo di vertice della p.a. ovvero del concessionario del pubblico servizio; h) in alternativa alla diffida, possono promuovere un procedimento di risoluzione non giurisdizionale della controversia; i) qualora i rimedi di cui alle lettere g) ed h) non siano soddisfacenti, i consumatori o gli utenti o le associazioni o i comitati di consumatori o utenti hanno un anno di tempo per promuovere la class action; l) essa avrà la forma del ricorso giurisdizionale, il quale andrà soggetto alle seguenti forme di pubblicità: 1) pubblicazione sul sito istituzionale della p.a. o del concessionario intimati; 2) comunicazione al Ministro per la p.a.; 3) informativa a tutti i Dirigenti responsabili degli uffici coinvolti; m) il ricorso, poi, andrà depositato nella cancelleria del giudice amministrativo in attesa che fissi l’udienza di discussione; n) i soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica del ricorrente possono intervenire nel processo almeno 20 giorni prima della udienza; o) durante la udienza il giudice, se ritiene che le violazioni o le omissioni sono ascrivibili ad enti ulteriori o diversi da qualli intimati, ordina l’integrazione del contraddittorio; p) la sentenza che definisce il giudizio potrà essere di accoglimento del ricorso o di rigetto di esso; q) la prima è una pronunzia con cui in pratica si ordina alla p.a. o al concessionario di porre rimedio entro un congruo termine alla violazione, omissione o inadempimento, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; r) la seconda esclude la sussistenza della violazione lamentata ed avrà efficacia preclusiva alla riproposizione della medesima domanda; s) la sentenza di accoglimento del ricorso viene pubblicata sul sito istituzionale della p.a. o del concessionario e di essa viene data notizia al Ministro per la p.a.; t) particolari forme di pubblicità della sentenza di accoglimento sono, poi, previste a seconda se essa sia resa nei confronti di una p.a. ovvero nei confronti di un concessionario di un p.s. ; u) nei casi di perdurante inottemperanza delle pp.aa. alla sentenza di accoglimento della class action viene riconosciuta la possibilità ai soggetti vittoriosi di ricorrere al giudizio di ottemperanza, che condurrà alla nomina di un commissario ad acta; v) si porecisa che quest’ultimo rimedio, però, è esperibile solo ed esclusivamente nei confronti di una p.a.; z) anche la sentenza che chiude il giudizio di ottemperanza andrà soggetta a particolari forma di pubblicità e comunicazioni.