NOVITA’ IN TEMA DI ANTIRICILAGGIO.
Emanato il D.Lgs.vo 25 Settembre 2009, n. 151. Esso corregge il D.Lgs.vo 21 Novembre 2007, n. 231 in materia di antiriclaggio. Ecco le modifiche più rilevanti apportate dal ‘correttivo’ alla legge antiriciclaggio : 1-Alla relazione presentata al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, dal Ministro dell’economia e delle finanze, è allegato il rapporto del Direttore della UIF (Unità di Informazione Finanziaria) sull’attività da questa svolta; 2-l’UIF dovrà, in materia di segnalazioni sospette, emanare istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni stesse; 3-Gli intermediari che abbiano succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari, dovranno applicare misure equivalenti o supplementari rispetto a quelle stabilite dalla direttiva antiriciclaggio in materia di adeguata verifica e conservazione; 4-La novità di maggior interesse sul titolare effettivo riguarda l’obbligo di inserirne i dati nell’Archivio Unico Informatico. Gli intermediari, i professionisti e tutti gli obbligati, insomma, dovranno arricchire i propri archivi, informatici o cartacei, con le informazioni raccolte sullo stesso titolare effettivo; 5-fra i soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio vi sono anche le associazioni di categoria di imprenditori o commercianti, i CAF e i patronati; 6-i componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal decreto antiriciclaggio e, fermo restando il rispetto del disposto di cui all’articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica, registrazione e segnalazione di operazioni sospette; 7-Il correttivo dispone la soppressione della definizione, precedentemente vigente, di “operazione collegata”; 8-ora si parla di “operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata”.
- E’ USCITA LA NUOVA LEGGE SUGLI OBBLIGHI COMUNITARI.
- INTRODOTTO LO “SCUDO FISCALE”