E’ stato convertito con Legge 23 Aprile 2009, n. 38 il Decreto Legge 23 Febbraio 2009, n. 11. Ecco in sintesi le novità: 1) chiarito che in caso di omicidio da parte dello “stalker”, perché esso sia condannato all’ergastolo occorre che vi sia coincidenza tra la persona uccisa e la parte offesa dall’attività persecutoria; 2) viene estesa la custodia cautelare in caso di gravi indizi di colpevolezza agli autori dei reati di: a) violenza sessuale (art. 609-bis c.p.); b) atti sessuali su minori di 16 anni da parte dei genitori o parenti conviventi o tutori ovvero atti sessuali su soggetti di 16 anni da parte dei genitori o parenti conviventi o tutori che hanno abusato della propria posizione ovvero atti sessuali su minori di anni 10 (art. 609-quater c.p.); c) violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.); 3) più difficile l’accesso al lavoro esterno, ai permessi premio ed alle misure alternative alla detenzione (esclusa la liberazione anticipata) anche per i detenuti condannati per delitti gravi alla persona (dallo sfruttamento della prostituzione, al commercio di materiale pedo-pornografico, alla violenza sui minori o di gruppo, al turismo sessuale) nell’ipotesi in cui gli stessi si rifiutino di collaborare con la giustizia o facciano parte di organizzazioni criminali; 4) analogamente, i predetti benefici penitenziari possono essere concessi ai condannati per violenza sessuale (semplice, aggravata, di gruppo o commessa su minori) solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità del condannato eseguita da un collegio di esperti per un anno; 5) soppressa dal Parlamento la norma che prorogava da 2 a 6 mesi il periodo massimo di trattenimento nei centri di identificazione degli stranieri extracomunitari in attesa di espulsione; 6) soppressa dal Parlamento la norma che autorizzava i Sindaci ad utilizzare volontari accreditati me senza armi per il controlo del territorio (c.d. ronde); 7) autorizzato il passaggio di ruolo entro quest’anno degli ufficiali dei CC che abbiano conseguito 3 anni di servizio a tempo determinato; 8) posticipato al 31 Dicembre 2009 il termine dal quale le compagnie telefoniche debbono conservare i dati relativi alle chiamate senza risposta originate in reti di telefonia fissa e mobile. Nel seguente link uno schema completo ed il testo definitivo del D.L. convertito con le modifiche.
CONVERTITO IL DECRETO “ANTI-VIOLENZE”.
- ASTENSIONE DEGLI AVVOCATI DI LATINA IN DATA 31.03.2009.
- EMANATO IL D.P.C.M. SULLA P.E.C.