News: 2008

NUOVO REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AGLI ATTI NEL FASCICOLO DEL SINISTRO

Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 Ottobre 2008, n. 191 è stato definito il regolamento concernente il diritto del contraente e del danneggiato all’accesso agli atti del fascicolo del sinistro stradale. In sintesi la normativa prevede: 1) il diritto di accesso a vantaggio di contraenti, assicurati e danneggiati; 2) che sono soggette all’accesso tutte le tipologie di atti contenuti nel fascicolo del sinistro; 3) che sono escluse dall’accesso le perizie medico-legali relative a persone diverse dal richiedente, salve alcune eccezioni; 4) che il diritto di accesso agli atti è escluso con riferimento alle parti del documento contenente notizie ed informazioni relative a terzi, salve alcune eccezioni; 5) che il diritto di accesso può essere esercitato dal momento che l’interessato riceve l’offerta ovvero la comunicazione dei motivi della mancata offerta; 6) che, in caso di mancata offerta ovvero di mancata comunicazione dei motivi della mancata offerta, il diritto di accesso può essere esercitato nei termini di cui all’art. 3, nn. 1), 2) e 3); 7) che, in ogni caso, il diritto di accesso può essere esercitato decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro; 8) che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all’impresa di assicurazione che ha curato il sinistro; 9) che detta impresa deve rispondere entro 15 giorni; 10) che il richiedente, in caso di diniego da parte dell’impresa, possa fare reclamo entro 60 giorni all’ISVAP, al fine di veder garantiti i propri diritti.