FINALMENTE UNA SENTENZA ESEMPLARE CONTRO LE BANCHE
Il Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Rutigliano ha emesso una sentenza (Sent. 29/10/2008, n. 113) che molti addetti ai lavori (ADUSBEF in primis) hanno definito “epocale”. Con essa, infatti, il giudice onorario Dott. Mastronardi ha censurato alcuni dei più frequenti atteggiamenti posti in essere dalle banche nei confronti dei propri clienti, pronunciando un dictum applicabile alla massima parte dei contratti bancari in Italia. Volendo sintetizzare, egli si è occupato, censurandoli: a) delle clausole anatocistiche (che prevedano nel contratto la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi); b) della commissione di massimo scoperto (che prevede la remunerazione per il mancato utilizzo del credito concesso dalla banca); c) dell’addebito delle valute fittizie (metodo che la banca utilizza per protrarre fittiziamente i giorni solari del prestito dell’utente); d) della differenza tra tasso d’interesse nominale e tasso del piano di ammortamento nel caso di mutuo. Indirettamente, poi, egli si è anche occupato: 1) dello ius variandi delle banche; 2) della data di inizio del decorso del termine di prescrizione del diritto dei clienti delle banche; 3) della natura dell’obbligazione (naturale o non naturale) contratta dal cliente con la banca in caso di mancata contestazione degli estratti conto e degli interessi applicati dalla stessa nei suoi confronti; 4) della natura (confessoria o meno) delle dichiarazioni formulate dal cliente in fase di trattative con la banca per eventuali transazioni.
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