News: 2008

NOVITA’ IN TEMA DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Il recente decreto legislativo 3 Ottobre 2008, n. 160 ha introdotto modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 5, in tema di ricongiungimento familiare (v. più sopra). Il fine è quello di rendere più rigorose le condizioni di ricongiungimento, in linea con il recente pacchetto sicurezza (decreto legge 23 Maggio 2008, n. 92). In particolare, nella nuova normativa si prevede: a) che per il ricongiungimento con il coniuge questi debba aver compiuto la maggiore età e non sia legalmente separato; b) che per il ricongiungimento con i figli maggiorenni a carico essi non siano oggettivamente in condizione di provvedere al proprio mantenimento ed alle proprie indispensabili esigenze di vita a causa di uno stato di salute che comporti invalidità totale; c) che per il ricongiungimento con gli ascendenti a carico essi non abbiano altri figli nel Paese di origine e, nel caso in cui abbiano più di 65 anni, che gli altri figli non possano provvedere a sostentarli per documentati gravi motivi di salute; d) l’espletamento dell’esame del DNA da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero quando vi siano fondati dubbi sulla sussistenza del vincolo di parentela con il familiare da ricongiugere; e) che i requisiti reddituali del soggetto che intende presentare domanda di ricongiungimento siano elevati e, dunque, almeno pari all’entità dell’assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere, anche per chi gode di protezione sussidiaria; f) che il ricongiungimento con gli ascendenti ultrasessantacinquenni sia subordinato alla stipula di un’assicurazione sanitaria con copertura di tutti i rischi sul territorio nazionale, ovvero alla iscrizione dell’ultrasessantacinquenne al SSN, previo versamento di un contributo; g) che i tempi per il rilascio da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero del visto di ingresso al familiare da ricongiungere raddopino, da 90 a 180 giorni.