NUOVE NORME IN TEMA DI ISTANZA DI ASILO E DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA
Il decreto legislativo 3 Ottobre 2008, n. 159 ha introdotto modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 Gennaio 2008, n. 25, in tema di procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria (v. più sopra). Il fine è quello di rendere più rigorose le condizioni per l’ottenimento di tale status ovvero della protezione anzidetta, in linea con il recente pacchetto sicurezza (decreto legge 23 Maggio 2008, n. 92). In particolare, nella nuova normativa si prevede: a) che chi chiede asilo politico adesso sarà tenuto a comparire personalmente davanti alla commissione territoriale che gestisce il procedimento ed a consegnare tutti i documenti in suo possesso pertinenti alla domanda di protezione internazionale, passaporto incluso; b) che chi ha presentato domanda di asilo, se è già colpito da un provvedimento di espulsione per irregolarità del soggiorno, venga assistito nei centri di identificazione ed espulsione riservati a tutti gli altri immigrati (v., in tema, il predetto pacchetto sicurezza); c) che il Prefetto ha adesso il potere di stabilire un lugo di residenza o un’area geografica in cui chi ha presentato istanza di protezione internazionale può circolare, in attesa della decisione della commissione territoriale sull’esito della domanda stessa; d) che l’anzidetta commissione adesso potrà respingere la domanda di protezione internazionale per la sua manifesta infondatezza, quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 Novembre 2007, n. 251 ovvero quando risulta che la domanda suddetta è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione; e) che adesso, in caso di ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di rigetto della commissione territoriale competente, si hanno più casi in cui può aversi la sospensione della esecutività del provvedimento negativo impugnato.
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