SOSPENSIONE DEI PROCESSI PENALI PER LE ALTE CARICHE DELLO STATO
Emanata la nuova L. 23 Luglio 2008, n. 124, che prevede la sospensione dei processi penali per le cariche più alte dello Stato. Esse sono: Presidente della Repubblica (salvi gli artt. 90 e 96 Cost.); Presidente del Senato della Repubblica; Presidente della Camera dei Deputati; Presidente del Consiglio dei Ministri (salvo giudizi innanzi alla magistratura ordinaria per gli illeciti istituzionali, previa autorizzazione del Senato o della Camera). La sospensione dei processi penali, anche per fatti antecedenti all’assunzione della carica, opera per tutto il periodo del mandato e termina solo dopo la cassazione dello stesso, consentendo così la ripresa del giudizio. La nuova legge si applica anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, al momento della sua entrata in vigore. Il meccanismo di tutela prescinde dalla natura o dalla gravità del reato e si applicherà anche nelle ipotesi in cui il beneficiario sia stato colto in flagranza nell’atto di commettere un delitto rispetto al quale è previsto l’arresto obbligatorio. La nuova normativa, infine, consente all’imputato che sia titolare al contempo di una delle sopradette alte cariche dello Stato di rinunciare alla sospensione.
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