News: 2008

NUOVA LEGGE PER LA LOTTA AI REATI PER VIA TELEMATICA

E’ uscita la nuova Legge 18 Marzo 2008, n. 48, con la quale sono stati modificati alcuni articoli del codice penale (artt. 420, 491-bis, 615-quinquies e 635-bis) e del codice di procedura penale (artt. 51, 244, 247, 248, 254, 256, 259, 260, 352, 353 e 354) nonché aggiunti articoli nuovi al codice penale (artt. 495-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies e 640-quinquies). Le principali novità sono: a) l’equiparazione dei documenti informatici pubblici o privati agli atti pubblici ed alle scritture private sotto il profilo penalistico della loro falsità; b) sanzioni penali per chi dichiara falsità sulla propria identità o sul proprio stato o su altre qualità della propria persona al soggetto che presta servizi di certificazione delle firma elettroniche; c) sanzioni penali per chi diffonde apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare od interrompere un sistema informatico o telematico; d) sanzioni penali per chi danneggia informazioni, dati e programmi informatici; e) sanzioni penali per chi danneggia informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o di pubblica utilità; f) sanzioni penali per chi danneggia sistemi informatici o telematici; g) sanzioni penali per chi danneggia sistemi informatici o telematici di pubblica utilità; h) sanzioni penali per chi perpetra frodi informatiche nei confronti dei soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica; i) sanzioni penali nei confronti di chi attenta a sistemi informatici o telematici ovvero di dati, informazioni o di programmi ad essi pertinenti di pubblica utilità; l) possibilità adesso per l’A.G. di effettuare ispezioni e rilevazioni su sistemi informatici o telematici con l’adozione delle misure necessarie per impedirne l’alterazione; m) possibilità adesso di effettuare la perquisizione di un sistema informatico o telematico allo scopo di rinvenire dati o informazioni pertinenti al reato, sempre con l’adozione di misure atte a garantire la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione; n) possibilità per la p.g. adesso di esaminare presso le banche gli atti, i dati, le informazioni ed i programmi informatici; o) possibilità adesso di sequestrare anche la corrispondenza telematica o in forma elettronica; p) possibilità adesso di effettuare il sequestro di dati informatici, compresi quelli di traffico e di ubicazione, detenuti da fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni e l’acquisizione di essi mediante copia su adeguato supporto; q) possibilità adesso di utilizzare in caso di sequestro, oltre ai sigilli, anche mezzi analoghi a carattere elettronico o informatico; r) possibilità adesso per gli ufficiali di p.g. di effettuare, nella flagranza del reato e per particolari motivi di urgenza, la perquisizione immediata di sistemi informatici e telematici; s) possibilità adesso per la p.g., in ipotesi di urgenza ed in attesa che il P.M. prenda in mano la situazione, di effettuare accertamenti e rilievi immediati su dati, informazioni o sistemi informatici, al fine di assicurare la conservazione delle tracce che riguardano il reato; t) possibilità adesso di ordinare ai fornitori ed agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere per un periodo non superiore a 90 gg. i dati relativi al traffico telematico.