MODIFICATO IL D.LGS.VO 30/2007 SUGLI STRANIERI COMUNITARI
E ‘ uscito il D.Lgs.vo 28 Febbraio 2008, n. 32 contenente modifiche ed integrazioni al D.Lgs.vo n. 30/07, relativo al diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente nei territori degli Stati membri. In sintesi, le novità sono: 1) cancellato l’obbligo di richiedere ai cittadini europei di dimostrare la liceità delle fonti di reddito in quanto condizione non prevista dalla direttiva europea; 2) i motivi imperativi di pubblica sicurezza (presupposto per consentire l’allontanamento immediato) sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all’incolumità pubblica, rendendo urgente l’allontanamento, perché la sua ulteriore permanenza nel territorio nazionale è incompatibile con la civile e sicura convivenza; 3) i provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell’interessato, che rappresentano una minaccia concreta e attuale all’ordine pubblico e alla pubblica sicurezza; 4) il provvedimento di allontanamento dal territorio oltre a interrompere il soggiorno costituisce causa di cancellazione anagrafica; 5) nell’adottare i provvedimenti di allontanamento si tiene conto anche dello stato di salute dell’interessato; 6) ai fini dell’adozione del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l’incolumità della persona, o per altri gravi delitti; 7) la misura dell’allontanamento immediato con divieto di reingresso decorre dal momento dell’allontanamento del soggetto interessato; 8) l’introduzione di una presunzione di durata del soggiorno di oltre tre mesi se non è stata effettuata in un ufficio di polizia la dichiarazione di presenza nel territorio italiano nei modi indicati da un successivo decreto ministeriale da emanarsi entro il 1° aprile 2008; 9) la domanda di revoca del divieto di reingresso può essere presentata dopo che, dall’esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto ed, in ogni caso, decorsi tre anni; 10) la violazione del divieto di reingresso è punita con la reclusione fino a due anni, per i motivi di sicurezza dello Stato (e fino a un anno, nelle altre ipotesi); il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell’allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni e in questo caso la violazione dell’obbligo è punita con la reclusione fino a tre anni.
- ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA’ SOLIDALE DI APPALTATORI E SUBAPPALTATORI
- CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO ‘MILLEPROROGHE’