NUOVE NORME IN TEMA DI AMMISSIONE DI STRANIERI PER LA RICERCA SCIENTIFICA
Emanato il D.Lgs.vo 9 Gennaio 2008, n. 17, con il quale si da attuazione alla direttiva europea n. 2005/71/Ce, sulla permanenza in Italia di cittadini stranieri a fini di ricerca scientifica. Detto decreto modifica l’art. 27 della legge stranieri (D.Lgs.vo n. 286/98) ed introduce in essa il nuovo art. 27-ter. Viene così introdotta una nuova tipologia di visto di ingresso e di permesso di soggiorno per lo svolgimento di attività di ricerca. Essi possono essere ottenuti da stranieri in possesso di un titolo di studio superiore che dà accesso a programmi di dottorato. La procedura per l’ottenimento del visto, prima, e del permesso, poi, è semplice: 1) l’ente di ricerca deve stipulare con lo straniero una convenzione di accoglienza con riferimento ad un programma di ricerca; 2) deve chiedere allo Sportello Unico per l’Immigrazione il nullaosta all’ingresso. Il permesso di soggiorno sarà di durata pari a quella del programma di ricerca – anche superiore a tre mesi – e sarà prorogabile. Al ricercatore, infine, è consentito il ricongiungimento familiare, con il rilascio ai parenti di una durata pari a quello del ricercatore.
- NUOVE NORME IN TEMA DI TERRORISMO E DI ESPULSIONE DEGLI STRANIERI
- NUOVA LEGGE SULLA S.I.A.E.