NOVITA’ IN TEMA DI ASSEGNI
Con il D.Lgs.vo 21 Novembre 2007, n. 231, in tema di antiriciclaggio, importanti novità in tema di assegni bancari e circolari, denaro contante e titoli al portatore. In particolare: A) il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore tra soggetti diversi sarà vietato per importo complessivamente pari o superiore a €. 5.000: il trasferimento potrà essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa.; B) le banche saranno tenute a rilasciare i moduli di assegno bancario e ad emettere gli assegni circolari già muniti della clausola ‘NON TRASFERIBILE’. I moduli di assegno bancario già in possesso dei correntisti potranno essere utilizzati anche dopo il 30 aprile 2008, avendo cura di rispettare all’atto dell’emissione le seguenti regole: 1) l’apposizione della clausola ‘NON TRASFERIBILE’ sugli assegni bancari e circolari diverrà obbligatoria per importi pari o superiori a €. 5.000; 2) gli assegni emessi con tale clausola dovranno riportare sempre il nome o la ragione sociale del beneficiario; 3) il cliente potrà chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di moduli di assegno bancario o l’emissione di assegni circolari in forma libera (senza, cioé, la clausola di non trasferibilità); 4) per ciascun modulo di assegno bancario rilasciato o per ogni assegno circolare emesso in forma libera sarà dovuta dal correntista, a titolo di imposta di bollo, la somma di €. 1,50; 5) i dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera e di coloro che li abbiano presentati all’incasso saranno comunicati alle Autorità pubbliche competenti che ne faranno richiesta; 6) le banche saranno tenute a segnalare a dette Autorità tutte le infrazioni alle regole sopra riportate di cui avranno notizia; 7) ciascuna girata apposta sugli assegni bancari e circolari emessi in forma libera dovrà recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante; 8) è dunque importante, per la regolarità dell’assegno, non solo ricordare di aggiungere il proprio codice fiscale all’atto dell’apposizione della girata su un assegno bancario o circolare richiesto o rilasciato in forma libera, ma anche controllare che eventuali precedenti girate rechino il codice in questione; 9) gli assegni bancari emessi all’ordine dello stesso correntista traente (compresi quelli con espressioni quali ‘a me stesso’, ‘a me medesimo’ o simili in luogo del nome del traente) potranno essere girati unicamente ad una banca per l’incasso e non potranno pertanto circolare; 10) le regole sopra indicate riguarderanno anche gli assegni di conto corrente postale, i vaglia postali e cambiari; C) il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovrà essere inferiore a €. 5.000. I libretti con saldo pari o superiore a €. 5.000 esistenti al 30.04.2008 dovranno essere estinti ovvero il saldo dovrà essere ridotto entro il suddetto limite entro il 30 giugno 2009. In caso di trasferimento di libretto al portatore di qualsiasi importo, il cedente dovrà comunicare entro 30 giorni alla Banca emittente i dati identificati del cessionario e la data di trasferimento.
- NUOVA NORMATIVA IN TEMA DI RIFUGIATI
- E’ USCITA LA NUOVA LEGGE FINANZIARIA