NUOVA NORMATIVA IN TEMA DI RIFUGIATI
Emanato il D.Lgs.vo 19 Novembre 2007, n. 251, in tema di protezione internazionale dei rifugiati e simili. Il Decreto finalmente crea una procedura unitaria in materia e: a) stabilisce che chi intende ottenere il riconoscimento del proprio status di rifugiato o di avente diritto alla protezione sussidiaria deve presentare apposita domanda di protezione internazionale; b) stabilisce che a sostegno della detta domanda devono essere allegati fatti che portino a considerare persecuzioni o danni gravi ovvero minacce di essi; c) stabilisce che le persecuzioni o i danni gravi o le minacce di essi devono essere attuati da uno Stato o da partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o altri soggetti particolari; d) stabilisce che la protezione internazionale è fornita dallo Stato italiano o da partiti od organizzazioni che controllano lo Stato italiano; e) stabilisce che la protezione consiste nell’adozione di adeguate misure atte ad impedire azioni persecutorie o danni gravi, anche penali; f) stabilisce che è “rifugiato” colui che subisce degli atti di persecuzione gravi, che sono frutto di diverse misure, tra cui le violazioni dei diritti umani, quali: atti di violenza fisica e/o psichica; provvedimenti autoritativi adottati o attuati in modo discriminatorio; azioni giudiziarie sproporzionate o discriminatorie,…ecc… (v. art. 7, comma 2°, lett. a) – e); atti di persecuzione comunque tutti riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, gruppo sociale di appartenenza, opinione politica; g) stabilisce che lo straniero o apolide può vedersi riconosciuto lo status di rifugiato sulla base di quanto al punto f) ovvero può vederselo negato oppure detto status può essere escluso, revocato oppure ancora può cessare (v. artt. 9-10-11-12-13); h) stabilisce che per vedersi riconosciuta la protezione sussidiaria l’interessato deve allegare danni gravi, consistenti nella sua condanna a morte, nella sua tortura o trattamento inumano o degradante ovvero nella minaccia grave alla sua vita od alla sua persona; i) stabilisce che lo straniero o apolide può vedersi riconosciuto lo status di protezione sussidiaria sulla base di quanto al punto h) ovvero può vederselo negato oppure detto status può essere escluso, revocato oppure ancora può cessare (v. artt. 15-16-18); l) stabilisce che chi ottiene la protezione internazionale (=status di rifugiato ovvero status di protezione sussidiaria) ottiene: 1) protezione dall’espulsione (viene, cioé, espulso dall’Italia solo se è un pericolo per lo Stato, per l’ordine e la sicurezza pubblica, con condanna per un reato per cui è prevista la pena della reclusione per minimo 4 anni); 2) mantenimento del suo nucleo familiare (in termini di ricongiungimento ed unità dello stesso); 3) permesso di soggiorno quinquennale, se rifugiato, triennale, se protetto sussidiariamente; 4) documento di viaggio di validità quinquennale; 5) parità con i cittadini italiani in materia di accesso all’occupazione pubblica, privata, subordinata ed autonoma; 6) parità con i cittadini italiani in materia di accesso all’istruzione, se minorenni; 7) se maggiorenni, parità con gli stranieri regolarmente soggiornanti nell’accesso all’istruzione, aggiornamento e perfezionamento professionale; 8) parità con i cittadini italiani in materia di assistenza sanitaria e sociale; 9) apertura della tutela, se minore non accompagnato ed affidamento ad un familiare, se presente in Italia ovvero ad una famiglia italiana richiedente ai sensi della legge sulle adozioni n. 184/83; 10) libertà di circolazione sul territorio italiano; 11) diritto all’assistenza in caso di rimpatrio volontario.
- CONSULTA: POSSIBILE L’ASCOLTO FORTUITO DEI PARLAMENTARI
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