ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA SULL’INDENNIZZO DELLE VITTIME DI REATO
Emanato il D.Lgs.vo 9 Novembre 2007, n. 204. Con tale provvedimento si è inteso agevolare chi subisce un reato all’interno dell’U.E., se da esso nasce per lui il titolo ad una qualsiasi forma di indennizzo prevista nello Stato dell’accaduto. In particolare, con detta normativa si è stabilito che se il richiedente l’indennizzo risiede stabilmente in Italia, egli potrà avere tutta l’assistenza necessaria dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello del luogo in cui risiede. Detta autorità avrà anche compiti di collegamento tra il richiedente l’indennizzo e l’autorità di decisione sull’indennizzo dello Stato membro. Regolamentata anche l’eventuale richiesta da parte del residente in altro Stato membro dell’U.E. indirizzata all’autorità di decisione sull’elargizione italiana.
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