NUOVO INTERVENTO SUL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Emanato il D.Lgs.vo 6 Novembre 2007, n. 198. Esso interviene a modificare alcuni articoli del D.Lgs.vo n. 209/2005, noto come “Codice delle Assicurazioni”. Le principali novità sono le seguenti: 1) ridefinito il concetto di “Stato di ubicazione del rischio” (art. 1, lettera fff), Cod. Ass.). In particolare, è tale anche lo Stato membro dell’U.E., in cui si è verificato il sinistro, qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non corrisponde più allo stesso veicolo; 2) previsto l’obbligo per l’Ufficio Centrale Italiano (garante in Italia della circolazione dei veicoli esteri) di comunicare agli aventi diritto, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, un’offerta motivata, ovvero di indicare i motivi per cui non ritenga di formulare l’offerta stessa, pena la comminatoria di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 2.000,00 ad €. 6.000,00; 3) fissati nuovi massimali minimi obbligatori per legge, pari a 5 milioni di euro per sinistro nel caso di danni alle persone e pari ad 1 milione di euro per sinistro nel caso di danni a cose (n.b. i contratti assicurativi dovranno essere adeguati dall’11 Giugno 2012 ed entro l’11 Dicembre 2009 gli importi minimi di copertura dovranno essere adeguati ad almeno la metà dei massimali suddetti); 4) previsto il diritto per i contraenti ad esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l’attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore; 5) previsto, altresì, il diritto del danneggiato da un sinistro stradale di chiedere ed ottenere dal Centro di Informazioni ex art. 154 Cod. Ass. le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro; 6) prevista l’aggiunta della parola “motivata” all’offerta che l’assicuratore è tenuto a formulare al danneggiato nei tempi e nei modi previsti dall’art. 148, I e II comma, Cod. Ass. (n.b. eguale aggettivo non è però stato introdotto nel caso di procedura ex art. 149 Cod. Ass., di risarcimento diretto dell’assicurazione del danneggiato); 7) aggiunte altre due ipotesi di intervento del F.G.V.S., oltre le quattro già previste, ovvero che a) il danno sia cagionato da un veicolo estero che transiti sul territorio dello Stato e risulti privo di assicurazione e b) che il sinistro sia stato provocato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo; 8) sempre nell’ipotesi di intervento del F.G.V.S., quando il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato, è previsto non più solo il pagamento dei danni alla persona, ma anche quello dei danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all’importo di €. 500,00, per la parte eccedente (n.b. non sono più previsti limiti, invece, per il risarcimento del danno a cose, laddove il sinistro sia stato provocato da veicolo non coperto da assicurazione); 9) previsto, infine, il litisconsorzio necessario (F.G.V.S. e responsabile del danno) nei due nuovi casi di intervento del F.G.V.S.
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