News: 2007

NOVITA’ IN TEMA DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DEI SERVIZI FINANZIARI

Con il D.Lgs.vo 23 Ottobre 2007, n. 211 viene modificato il Codice del Consumo (D.Lgs.vo 6 Settembre 2005, n. 206) ed in esso viene inserita la disciplina (artt. da 67bis a 67vicies) in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori interessati. In breve, ecco detta normativa: a) viene creata nel Codice del Consumo la nuova sezione IV-bis, con gli articoli da 67bis a 67vicies bis; b) le disposizioni di tale nuova sezione del Codice del Consumo si applicano alla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori (art. 67bis); c) è ‘servizio finanziario’ qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale; d) nelle trattative, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, il consumatore ha diritto che gli siano fornite informazioni riguardanti il fornitore, il servizio finanziario, il contratto da stipulare, ecc…(artt. 67quater, 67quinquies, 67octies; 67nonies); e) tutte le informazioni e le condizioni contrattuali devono essere fornite al consumatore su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, disponibile ed accessibile, in tempo utile prima che questi sia vincolato dal contratto, se il contatto con l’altra parte è avvenuto con tecniche di comunicazione a distanza che non consentano la trasmissione delle condizioni contrattuali e delle informazioni (art. 67undecies); f) viene riconosciuto al consumatore il diritto di recesso dal contratto a distanza senza penali (salvo l’importo del servizio finanziario sino a quel momento prestato con il consenso e la richiesta del consumatore) né obbligo di motivazione e ciò entro 14 giorni (30 per i contratti di assicurazione ramo vita e per quelli che hanno ad oggetto schemi pensionistici individuali) dalla data di conclusione del contratto ovvero, se posteriore, dalla data di ricezione delle informazioni dovute e delle condizioni contrattuali (artt. 67duodecies e 67terdecies); g) durante la decorrenza del termine previsto per il recesso l’efficiacia del contratto è sospesa (art. 67duodecies); h) l’art. 67doudecies elenca i vari casi in cui comunque il diritto di recesso non può essere esercitato, per la stessa natura dei contratti finanziari, una volta che ne sia iniziata l’esecuzione, dal momento che per alcuni contratti le fluttuazioni del mercato finanziario oppure l’attivazione di alcuni rapporti con soggetti terzi potrebbero rendere impraticabile il ripristino della situazione di partenza; i) prevista la nullità del contratto nel caso in cui il fornitore ostacoli il recesso del contraente ovvero non rimborsi le somme da questi pagate ovvero violi gli obblighi di informativa precontrattuale; l) nelle assicurazioni la compagnia è obbligato alla restituzione dei premi pagati ed è tenuta all’adempimento delle obbligazioni concernenti il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione e non può ripetere gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte; m) prevista la possibilità per le associazioni di consumatori di proporre reclami alle autorità di vigilanza indipendenti dei settori finanziari interessati Banca d’Italia, Consob, Isvap e Covip), allo scopo di consentire l’accertamento di violazioni delle disposizioni in esame e di promuovere l’azione inibitoria per la cessazione di tali violazioni; n) tutti i diritti (in particolare, il diritto di recesso) della nuova sezione di cui sopra sono irrinunciabili per il consumatore ed è nulla ogni pattuizione in contrario; o) se le parti scelgono di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela di cui alla predetta sezione IV-bis del Codice del Consumo. Con il D.Lgs.vo in esame sono state introdotte, altresì, alcune norme attinenti alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa ad un prodotto. In sintesi, ecco le altre principali novità: a) viene riconosciuto come diritto fondamentale del consumatore e dell’utente quello che l’esercizio delle pratiche commerciali avvenga secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; b) tra i “professionisti” vi è ora anche chi agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o commerciale; c) nuova gestione del fondo nazionale di garanzia; d) il “produttore” è ora il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli, del suolo e per quelli dell’allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l’agricoltore, l’allevatore, il pescatore ed il cacciatore; e) è prevista ora l’adozione di appositi provvedimenti regolamentari per la definizione delle procedure istruttorie da seguire per il ritiro o per il richiamo di un prodotto o per la limitazione nell’immissione, affinché esse avvengano sempre nel contraddittorio delle parti interessate; f) nuove disposizioni per la formazione dell’elenco degli organi di composizione delle controversie in materia di consumo dettate dal Ministro dell’Economia d’intesa con il Ministro della Giustizia.