CANCELLATA DEFINITIVAMENTE LA PENA DI MORTE IN ITALIA
Con la legge costituzionale n. 1 del 2 Ottobre 2007 viene definitivamente estirpata dal nostro ordinamento giuridico la pena di morte. Il comma 4° dell’art. 27 della nostra Costituzione prima della modifica, infatti, così recitava: “Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.” L’art. 1 della L. cost.le n. 1/2007 ha cancellato le parole “se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.” Si da così seguito alla legge 13 Ottobre 1994, n. 589, che ha abolito la pena di morte dal codice penale militare di guerra e da tutte le leggi militari di guerra, ed alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 1996, che ha dichiarato illegittimo l’art. 689 del c.p.p. nella parte in cui consentiva l’estradizione qualora lo Stato richiedente avesse dato all’Italia anche soltanto “sufficienti garanzie” di non infliggere od eseguire la pena di morte.
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