STRANIERI: NIENTE PERMESSO DI SOGGIORNO PER VISITE TURISTICHE BREVI
Con l’emanazione della L. 28 Maggio 2007 n. 68 viene disciplinato il soggiorno di breve durata degli stranieri extracomunitari per visite, affari, turismo e studio. Essa stabilisce che per l’ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno, qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali casi, il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto. Al momento dell’ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell’area Schengen, entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all’autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova. In caso di inosservanza di detto obbligo, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero è espulso ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la predetta dichiarazione, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso.
- CONVERTITO IL D. L. BERSANI BIS
- ENTRO IL 30 GIUGNO LA SCELTA DEI LAVORATORI PER IL T.F.R.