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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (O GRATUITO) (Copyright © 2004-05 Avv. Roberto D’Arcangelo).

(D.P.R. n. 115/2002 e recenti modifiche con L. n. 25/2005).

SOMMARIO:

1. REGOLE GENERALI.

2. REGOLE PARTICOLARI SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE.

3. REGOLE PARTICOLARI SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO CIVILE ED AMMINISTRATIVO.

4. REGOLE PARTICOLARI SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO TRIBUTARIO, NEL PROCESSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE DELL’EXTRACOMUNITARIO, NEL PROCESSO DI ADOZIONE, NEL PROCESSO IN CUI E’ PARTE UN FALLIMENTO, NEL PROCESSO DI INTERDIZIONE ED INABILITAZIONE, NEL PROCESSO DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA O DI MORTE PRESUNTA, NEL PROCESSO ESECUTIVO.

1. REGOLE GENERALI.

Il patrocinio può aversi nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione.

Grazie ad esso l’Avvocato viene interamente pagato dallo Stato per le sue prestazioni di consulenza, assistenza e difesa.

Per essere ammessi a tale beneficio occorre essere non abbienti ovvero essere titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione (anno 2015), non superiore ad Euro 11.493,82 (v. recente D.M. 16/01/2018 – per l’anno 2017) e vantare ragioni non manifestamente infondate (c.d. fumus boni iuris).

La richiesta di ammissione al patrocinio può essere avanzata in ogni stato e grado del processo al giudice che procede e l’ammissione al patrocinio da parte sua è valida per ogni grado e fase del processo.

L’istanza è redatta in carta semplice, contiene i requisiti di cui all’art. 79 D.P.R. n. 115/2002 (a: richiesta di ammissione; b: indicazione del processo cui si riferisce; c: generalità dell’interessato e dei componenti della sua famiglia anagrafica, con i codici fiscali; d: dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante le condizioni di reddito nel suo esatto importo; e: impegno a comunicare eventuali variazioni rilevanti dei limiti di reddito sino a quando il processo non è definito), è sottoscritta dall’interessato e la firma è autenticata dal difensore.

Si noti bene: se il richiedente è uno straniero extracomunitario, alla istanza deve essere allegata una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

Inoltre, in base al recente “pacchetto sicurezza” (L. n. 125/2008), nella richiesta di ammissione oggi è prevista anche la dichiarazione dell’interessato di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile per uno dei reati di cui all’art. 76, comma 4-bis, D.P.R. n. 115/2002, ritenuti produttivi di reddito.

Il giudice, comunque, può chiedere all’istante o agli uffici competenti di produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato nell’istanza, sotto pena di inammissibilità della stessa.

Altresì, visto quanto detto sopra sui reati produttivi di reddito, deve tenere conto anche delle risultanze del casellario giudiziale.

L’istante, una volta ammesso al patrocinio, deve nominare un difensore scegliendolo dall’apposito elenco degli Avvocati per il patrocinio dello Stato tenuto da uno qualunque degli Ordini degli Avvocati della Penisola e che viene aggiornato entro il 31 Gennaio di ogni anno.

Si noti bene che le SS.UU. (30 Giugno 2004, n. 30433) hanno precisato che il difensore dell’imputato ammesso al patrocinio gratuito può nominare, per ogni attività processuale (anche al di fuori delle specifiche ipotesi previste dal T.U. sulle spese di giustizia), sostituti che non necessitano dei requisiti occorrenti per la nomina a difensori nel patrocinio a spese dello Stato ed ha diritto ad ottenere l’indennizzo per le attività svolte dai sostituti.

Le spettanze dell’Avvocato per il suo lavoro sono liquidate, previa richiesta (c.d. istanza di liquidazione), sempre dal giudice che ha proceduto, con decreto di pagamento (opponibile ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e, secondo le SS.UU. – 28 Maggio 2003, n. 12 – l’ordinanza emessa in sede di opposizione avverso il decreto originario di liquidazione dei compensi è, a sua volta, ricorribile per Cassazione), al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico.

Il giudice, in ogni caso, può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi ed i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione è intervenuto dopo la loro definizione.

Egli, nel liquidare, si atterrà sempre: A) ai valori medi delle tariffe professionali vigenti (relative ad onorari, diritti ed indennità); B) alla natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

Con la recente legge finanziaria (L. n. 311/2004) è, comunque, scomparsa la necessità per il giudice di attenersi nella liquidazione anche al parere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati sulla parcella del professionista richiedente.

Il giudice investito della richiesta di liquidazione si occupa anche delle spese sostenute ed eventualmente antistante dall’Avvocato.

Va ricordato, tuttavia, che se l’interessato ha nominato un difensore che risulta iscritto in un distretto di Corte di Appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente, lo Stato a questi non rimborserà le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.

Si rammenti pure che presso ogni Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati è istituito, con addetti anche Avvocati designati dal Consiglio stesso, un servizio di informazione e consulenza per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Infine, si deve notare che, con recente D. Lgs.vo n. 116 del 17 Maggio 2005, il patrocinio a spese dello Stato in materia civile si estende anche alle cause transfrontaliere.

2. REGOLE PARTICOLARI SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE.

scaricare qui il modello in pdf per la domanda.

In quest’ambito la domanda di ammissione può essere presentata dal cittadino italiano, dallo straniero e dall’apolide residente in Italia.

Il beneficio può essere ottenuto tanto in caso di commissione di un delitto quanto in caso di commissione di una contravvenzione.

Anche qui l’istante, una volta ammesso al patrocinio, può nominare un difensore scegliendolo dall’apposito elenco degli Avvocati per il patrocinio dello Stato tenuto da uno qualunque degli Ordini degli Avvocati della Penisola e che è aggiornato entro il 31 Gennaio di ogni anno.

Si tenga conto che il difensore designato può, a sua volta, nominare un sostituto nel distretto di Corte di Appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.

In tal caso, però, lo Stato non rimborsa le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali.

Per l’ammissione al patrocinio l’importante, anche qui, è il requisito della non abbienza o della titolarità di un reddito non superiore ad Euro 11.493,82.

Il reddito che determina la non abbienza è sia quello imponibile ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, sia quello soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, sia quello totalmente esente da oneri fiscali.

Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il suo reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso l’istante ed il limite di Euro 11.493,82 viene ad elevarsi di Euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

L’ammissione al patrocinio è esclusa: A) per l’indagato, l’imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; B) se il richiedente è assistito da più di un difensore (n.b. nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, contenente norme sulla partecipazione al procedimento penale a distanza e sull’esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, l’indagato, l’imputato o il condannato può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza).

Può chiedere l’ammissione al patrocinio anche la persona offesa da reato.

In tale ipotesi alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall’erario.

Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l’esercizio della difesa.

Sono spese anticipate dall’erario (oltre a quelle indicate all’art. 107) l’onorario e le spese dell’ avvocato.

Sono inoltre prenotati a debito: il contributo unificato; le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio; l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; l’imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

L’istanza di ammissione al patrocinio è presentata esclusivamente dall’interessato o dal difensore in cancelleria ovvero è inviata, a mezzo raccomandata, all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo ovvero, ancora, può essere presentata dal solo interessato (v. il recente “pacchetto sicurezza” ex L. n. 125/2008) direttamente in udienza.

Gli interessati sono tenuti, a pena di inammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

In caso di impossibilità a produrre questa documentazione, questa è sostituita, sempre a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato.

Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta, il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

A) EVENTUALE AMMISSIONE AL BENEFICIO.

Nei dieci giorni (termine ora solo ordinatorio – v. nuovo “pacchetto sicurezza” ex L. n. 125/2008) successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione il magistrato davanti al quale pende il processo, verificata l’ammissibilità dell’istanza, ammette l’interessato al patrocinio a spese dello Stato, se ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata.

Si noti bene che il giudice liquida il compenso al difensore, anche se l’azione penale non è stata esercitata (è il G.I.P. a farlo, in tal caso).

Il magistrato decide sempre con decreto motivato, che viene depositato, con facoltà per l’interessato o per il suo difensore di estrarne copia e del deposito è comunicato avviso all’interessato (n.b. il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel processo verbale e la lettura sostituisce l’avviso di deposito se l’interessato è presente all’udienza). Una volta emesso il decreto di ammissione, copie dell’istanza dell’interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto stesso sono trasmesse, a cura dell’ufficio del magistrato che procede, all’ufficio finanziario nell’ambito della cui competenza territoriale è situato l’ufficio del predetto magistrato, affinché verifichi l’esattezza dell’ammontare del reddito attestato dall’interessato, la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell’anagrafe tributaria e disponga eventualmente che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell’istante. Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l’ufficio finanziario richiede un provvedimento di revoca.

Per effetto dell’ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall’erario.

Sono spese gratuite le copie degli atti processuali.

Sono spese anticipate dall’erario (oltre a quelle indicate all’art. 107) l’onorario e le spese dell’avvocato.

In ogni caso, può dirsi che l’ammissione al beneficio comporta la copertura di ogni spesa necessaria per l’esercizio della difesa, dalla richiesta delle copie degli atti processuali sopra detta, alle spese ed ai compensi spettanti, non solo al difensore, ma anche agli eventuali consulenti tecnici ed investigatori, di cui lo stesso difensore decide di avvalersi nell’espletamento del proprio mandato.

Si noti bene che questi effetti cominciano a prodursi dal momento in cui l’istanza è stata presentata o è pervenuta all’ufficio del magistrato ovvero dal primo atto in cui interviene il difensore, se l’interessato fa riserva di presentare l’istanza e questa è avanzata nei venti giorni successivi.

Se, comunque, interviene la condanna del querelante o della parte civile a rimborsare le spese processuali a favore dell’imputato, il giudice ne dispone il pagamento a favore dello Stato antistatario.

B) EVENTUALE RIGETTO DELLA ISTANZA DI AMMISSIONE.

Il magistrato, invece, respinge l’istanza (sempre fermo il termine di dieci giorni) se vi sono fondati motivi per ritenere che l’interessato non versa nelle condizioni di reddito richieste dalla legge, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte.

A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l’istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.

Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l’istanza di ammissione, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.

Il ricorso è notificato all’ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.

Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.

L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell’ufficio del magistrato che procede, all’interessato e all’ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento.

C) REVOCA DEL BENEFICIO.

Essa può avvenire per segnalazione dello stesso interessato o per intervento d’ufficio del magistrato ovvero su richiesta proveniente dall’ufficio finanziario.

L’interessato può provvedere a comunicare le eventuali e rilevanti variazioni dei limiti del suo reddito.

Il magistrato, con decreto motivato, revoca d’ufficio l’ammissione: se l’interessato non provvede a comunicare le eventuali e rilevanti variazioni del suo reddito; se le condizioni del reddito dell’interessato risultano variate in misura tale da escludere l’ammissione; se non sia stata prodotta la certificazione dell’autorità consolare dall’interessato extracomunitario; se la condanna per reati produttivi di reddito riportata prima dell’ammissione al patrocinio viene iscritta nel casellario con ritardo.

Il magistrato può, altresì, disporre d’ufficio la revoca dell’ammissione all’esito negativo delle integrazioni richieste.

Il recente D.L. 30.06.2005, n. 115, convertito in legge dalla L. 17.08.2005, n. 168, ha stabilito (modificando gli artt. 112 e 113 del T.U.) che il patrocinio può ora essere revocato di ufficio dal giudice motu proprio e, cioé, anche al di fuori dei casi espressamente previsti dall’art. 112 e che contro questa decisione l’interessato può proporre ricorso per cassazione.

Per gli stessi motivi sopra indicati può esserci richiesta di revoca al magistrato da parte dell’ufficio finanziario e questo può avanzare detta richiesta anche se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, nell’interessato delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92.

Le spese antistante dallo Stato, di cui all’articolo 107, sono recuperate nei confronti dell’imputato in caso di revoca dell’ammissione al patrocinio intervenuta per mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92 ovvero all’esito negativo delle integrazioni richieste.

Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca proveniente dall’ufficio finanziario, l’interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avutane.

La revoca del decreto di ammissione, disposta se l’interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito o se le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l’ammissione ovvero se non sia stata prodotta la certificazione dell’autorità consolare, ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui la comunicazione di variazione è pervenuta all’ufficio del giudice che procede, dalla scadenza dei venti giorni dalla presentazione dell’istanza. Negli altri casi la revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva.

Si noti bene che se la capacità economica autocertificata dall’interessato in sede di redazione dell’istanza non corrisponde a verità, l’art. 95 T.U. prevede a suo carico anche delle sanzioni penali (reclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 309,87 ad euro 1.549,37).

3. REGOLE PARTICOLARI SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO CIVILE ED AMMINISTRATIVO.

scaricare qui il modello in pdf per la domanda.

Anche in questo caso per poter presentare istanza occorre una situazione reddituale minima (il limite predetto di Euro 11.493,82).

Possono beneficiare del patrocinio il cittadino italiano, lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale e l’apolide, nonché gli enti o le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

L’istanza è presentata esclusivamente dall’interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Essa contiene, oltre a quanto indicato nei paragrafi precedenti, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l’ammissione.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente a decidere sulla richiesta di ammissione al patrocinio è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito.

Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

Gli interessati, se il giudice procedente o il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilità, della documentazione richiesta può essere concesso un termine non superiore a due mesi.

Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, verificata l’ammissibilità dell’istanza, ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.

Copia dell’atto con il quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l’istanza è trasmessa all’interessato e al magistrato.

Se il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.

Copia dell’atto con il quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati o il magistrato competente per il giudizio accoglie l’istanza è trasmessa anche all’ufficio finanziario competente.

Questo verifica l’esattezza dell’ammontare del reddito attestato dall’interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell’anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell’istante e dei conviventi.

La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all’ammissione, verificata su richiesta dell’autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell’ufficio finanziario o della Guardia di finanza.

Per effetto dell’ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario.

Sono spese prenotate a debito: il contributo unificato nel processo civile e amministrativo; l’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 17 D.P.R. n. 642/1972, nel processo contabile e tributario; le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile; l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. n. 131/1986, nel processo civile e amministrativo; l’imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera e), D Lgs.vo n. 347/1990; i diritti di copia.

Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione.

Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all’indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.

Quanto alla registrazione della sentenza, nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, anche l’imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall’altra parte.

Sono spese anticipate dall’erario: gli onorari e le spese dovuti al difensore (n.b. detti importi vengono ridotti della metà); le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile; le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico da parte di questi ultimi; le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile; le spese per il compimento dell’opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile; le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio.

Sono prenotati a debito o anticipati i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

Si noti bene che, terminato il processo, il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa disporrà che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

Se lo Stato non riesce in questo modo a recuperare le spese processuali, ma la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all’azione o di estinzione del giudizio. Può essere esercitata anche per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.

Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio.

Ogni patto contrario è nullo. Quando il giudizio è estinto o rinunciato, l’attore o l’impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell’articolo 309 codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.

Revoca del beneficio. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.

Con decreto il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

La revoca ha effetto dal momento dell’accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato.

In tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.

4. REGOLE PARTICOLARI SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO TRIBUTARIO, NEL PROCESSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE DELL’EXTRACOMUNITARIO, NEL PROCESSO DI ADOZIONE, NEL PROCESSO IN CUI E’ PARTE UN FALLIMENTO, NEL PROCESSO DI INTERDIZIONE ED INABILITAZIONE, NEL PROCESSO DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA O DI MORTE PRESUNTA, NEL PROCESSO ESECUTIVO.

PROCESSO TRIBUTARIO. Sino a quando non saranno emanate disposizioni particolari, il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario è disciplinato dal T.U. Presso ogni Commissione tributaria è costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato, alla quale vengono date le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 T.U. attribuiscono al consiglio dell’ordine degli avvocati ed al magistrato. L’istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non può essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito. I giudici tributari che fanno parte della commissione hanno l’obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della commissione. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto ai sensi dell’articolo 80 T.U. o un difensore scelto nell’ambito degli altri albi ed elenchi di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni. L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell’articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è richiesto al relativo consiglio dell’ordine; gli importi sono ridotti della metà.

PROCESSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE DELL’EXTRACOMUNITARIO. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, di cui all’articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’onorario e le spese spettanti all’avvocato e all’ausiliario del magistrato sono a carico dell’erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 T.U. ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84.

PROCESSO DI ADOZIONE. Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d’ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell’ammissione al patrocinio, sono pagate dall’erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese: gli onorari e le spese spettanti all’avvocato, al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 T.U. ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84; le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge; le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai; i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell’ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte. La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio.

PROCESSO IN CUI E’ PARTE UN FALLIMENTO. Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l’ammissione di ufficio.

PROCESSO DI INTERDIZIONE ED INABILITAZIONE. Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall’articolo 131 T.U., eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell’interdicendo o dell’inabilitando, e all’ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall’erario. Passata in giudicato la sentenza, l’ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall’articolo 79, comma 1, lettera c). Alla scadenza del termine, l’ufficio chiede all’ufficio finanziario gli adempimenti di cui all’articolo 98, comma 2, trasmettendo l’eventuale documentazione pervenuta. Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualità, se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l’ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.

PROCESSO DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA O DI MORTE PRESUNTA. Le spese relative ai processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta sono recuperate nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo 50, commi 2 e 3, del codice civile e nei confronti della parte ammessa in caso di revoca dell’ammissione.

NEL PROCESSO ESECUTIVO. Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell’assegnazione o sulle rendite riscosse dall’amministratore giudiziario.