Vademecum

Vademecum

  • 1. PREMESSA.
  • Diceva Edward Bulwer-Lytton (1803-73) – letterato ed uomo politico inglese alle prese con qualche guaio giudiziario di troppo – che “l’Avvocato è una persona che, quando due litigano per un’ostrica, la apre, ne succhia avidamente il contenuto…e, infine, consegna le due valve ai contendenti, una per ciascuno”. Le parole che seguono intendono far cambiare idea a chi, nel tempo, si è fatto una opinione simile degli Avvocati e fargli avere un approccio migliore con chi svolge la professione forense nel suo interesse. Ciò in quanto è bene sempre ricordare che “prima di rivolgersi ad un legale per una controversia è opportuno che risolviamo i conflitti che abbiamo con noi stessi” (Marco Paolini, attore, 2009).
  • 2. PRIMA DI TUTTO UN SALUTO.

Gentile Signore/a, benvenuto/a presso il sito di questo Studio Legale. Lo scopo di questa pagina è quello di spiegarLe, in breve, quali diritti e quali obblighi Lei avrà nei confronti dei professionisti che lavorano presso i nostri uffici, qualora voglia contattarci. Questo al fine di ottenere tra noi una chiarezza immediata e di evitare spiacevoli malintesi.

  • 3. L’AVVOCATO.

Per rispondere ad Edward Bulwer-Lytton, chi scrive Le rappresenta che la recente riforma della professione forense ha stabilito che :”L’Avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti.” (L. n. 247/12, art. 2) . Essa definisce l’Avvocato un libero professionista che, in libertà, autonomia ed indipendenza, svolge per il proprio cliente le attività di assistenza, rappresentanza e difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali nonché consulenza legale ed assistenza legale stragiudiziale (ibidem). La stessa riforma ha aggiunto che “La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.” (art. 3). Dunque, tenendo conto anche di quanto sancisce l’art. 24 della Costituzione – secondo cui “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” – è evidente che si tratta di una figura importante e di un ruolo – quello dell’Avvocato – all’interno della società di notevole spessore.

  • 4. I SUOI DIRITTI.

Sempre secondo la recente riforma forense, di cui sopra, gli Avvocati appartenenti a questo Studio Legale: – sono tenuti, nel Suo interesse, alla rigorosa osservanza del segreto professionale (art. 6); – sono tenuti ad assicurarLe la qualità delle proprie prestazioni professionali, aggiornando continuamente e costantemente la propria competenza (art. 11); – devono possedere una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a Lei provocati nell’esercizio della loro professione (art. 12); – sono tenuti a renderLe noto il livello di complessità dell’incarico da Lei conferito, fornendoLe tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili (art. 13); – sono tenuti, se Lei lo richiede, a comunicarLe in forma scritta la prevedibile misura del costo della loro prestazione, distinguendo fra oneri, spese e compenso professionale (art. 13). Ciò dettoLe, l’attività di ogni Studio Legale – come quella dello Studio CarellaDarcangelo – può essere paragonata – mutatis mutandis – a quella di uno Studio Medico. In entrambi i casi, il cliente chiede al professionista di risolvergli un problema (giuridico o di salute) e questi gli mette a disposizione tutte le proprie capacità ed i propri mezzi intellettivi per risolverglielo. Per questo, solitamente, si dice che l’Avvocato ed il Medico hanno verso il proprio cliente una obbligazione “di mezzi” e non “di risultato”. Il professionista, infatti, è tenuto al massimo impegno nel tentativo di risolvere il problema dell’assistito, ma non può garantirgli un risultato positivo, cioè la soluzione dello stesso, perché ciò è impossibile. Per proseguire nell’esempio, come il Medico non può garantire la guarigione (perché è il Padre Eterno che decide), così l’Avvocato non può garantire la vittoria in quel dato processo (perché è il Giudice che decide). Pertanto, Lei è tenuto a remunerare i sottoscritti ed il loro impegno profuso, a prescindere dal risultato ottenuto. Lei avrà diritto di contestare tale impegno – e, quindi, l’importo del compenso richiesto – ma non potrà esimersi dal remunerare il lavoro prestato a suo beneficio dai sottoscritti. Ciò, a meno che essi abbiano errato con dolo o colpa grave. Cioè: a meno che non vi siano stati errori macroscopici da parte loro nello svolgimento del proprio incarico professionale. In tema, la Cassazione civile ha precisato che: “L’avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave. L’inadempimento del professionista nei riguardi del cliente non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira quest’ultimo, ma soltanto dalla violazione da parte del professionista del dovere di diligenza inerente ed adeguato alla natura dell’attività esercitata. L’affermazione della sua responsabilità implica l’indagine, positivamente svolta sulla base degli elementi di prova che il cliente ha l’onere di fornire, circa il sicuro e chiaro fondamento dell’azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente.” (v. sez. II, sentenza 11.08.2005, n. 16846).

  • 5. I SUOI OBBLIGHI – LE SPESE DELL’AVVOCATO NELL’INTERESSE DEL PROPRIO CLIENTE.

Va qui subito evidenziato che l’attività svolta dall’Avvocato per il proprio cliente comporta quasi sempre varie spese. Queste possono essere di vario tipo: marche da bollo da applicare su un atto scritto; contributo unificato per le iscrizioni delle cause al ruolo generale del Tribunale, del Giudice di Pace o di altri uffici giudicanti; notificazione degli atti alla parte avversa; spese postali; spese per certificati di qualunque tipo (catastali, anagrafici); spese di trasferta (benzina, parcheggio, pasti, pernottamenti); ecc…ecc… A tal proposito, si tenga conto che i recenti D.M. nn. 140/12 e 55/14 hanno ribadito che nei compensi per l’Avvocato non sono comprese le spese di cui sopra, per cui il cliente è tenuto sempre a rimborsarle integralmente (art. 1 ed art. 2, rispettivamente). Tale Suo obbligo è stato confermato anche dalla recente riforma forense, sopra citata, secondo la quale l’assistito è tenuto a rimborsare all’Avvocato tutte le spese da questi effettivamente sostenute e tutti gli oneri e contributi eventualmente sostenuti nel suo interesse durante l’espletamento del suo incarico (art. 13). L’art. 2234 c.c., poi, aggiunge che il cliente è anche tenuto ed anticipare al professionista le spese suddette. E’ impensabile, infatti, che l’Avvocato possa sobbarcarsi ed antistare tutti costi relativi ai procedimenti a carico della propria clientela. Pertanto, per far fronte ad essi, è necessario che Lei, al conferimento del mandato, fornisca in anticipo ai sottoscritti un congruo fondo spese. Esso verrà destinato alla copertura degli oneri sopra descritti, secondo una quantificazione con Lei concordata, nel rispetto, comunque, dell’art. 43 del codice deontologico e salvo conguaglio. Attenzione, si ribadisce ancora una volta: il fondo suddetto non ha nulla a che vedere con il compenso dovuto ai sottoscritti per la loro attività prestata. Per cui, non bisogna fare confusione. Accanto a queste spese – c.d. ‘vive’ -, poi, vi sono pure le c.d.’spese di Studio’ o anche dette ‘forfettarie’. Esse riguardano tutte le attività dello Studio Legale effettuate dall’Avvocato per il proprio cliente (ad esempio: elettricità per la luce, per l’uso del computer, per le fotocopie; linea telefonica per fax, telefonate, internet; toner per le fotocopie; toner o cartucce d’inchiostro per stampante; ecc…ecc…). E’ giusto che anche queste spese sostenute dallo Studio CarellaDarcangelo nel Suo interesse siano da Lei totalmente rimborsate. Ovviamente, essendo spese di difficile quantificazione, l’art. 2 D.M. n. 55/14 prevede un rimborso forfettario a fine lavoro,calcolato in ragione percentuale sui compensi legali (di regola, il 15%). Ciò, fatta salva un’eventuale diversa pattuizione in pejus. Oggi, infatti, con il D.L. n. 1/12, sulle liberalizzazioni, vi è ampio spazio per il libero accordo tra l’Avvocato ed il suo cliente. La stessa linea viene seguita dalla recente riforma forense (art. 13). Normalmente, in merito a questo aspetto, questo Studio è propenso a proporLe il rimborso forfettario di legge del 15%, calcolato sul compenso professionale netto.

  • 6. SEGUE: I COMPENSI DELL’AVVOCATO.

Le spettanze di un legale per l’attività da lui prestata vengono oggi chiamate “compensi”. Sul quantum di questi oggi l’Avvocato ed il cliente possono e debbono liberamente trovare un accordo. Ciò, per effetto del recente art. 9 del D.L. n. 1/12, che ha abrogato le tariffe professionali ed ha totalmente svincolato il sistema. Tale impostazione è stata di recente confermata dall’art. 13 della nuova riforma forense, sopra citata, secondo cui “La pattuizione dei compensi è libera”. Detto accordo deve essere stipulato per iscritto, sotto pena di nullità dello stesso (v. il nuovo art. 2233, III comma, c.c. e, sempre, l’art. 13 L. n. 247/12). Adesso è pure ammessa la pattuizione sui compensi dell’Avvocato secondo varie formule e, cioè: – a tempo; – in misura forfettaria; – per convenzione avente ad oggetto uno o più affari; – in base all’assolvimento ed ai tempi di erogazione della prestazione; – per singole fasi o prestazioni; – per l’intera attività; – a percentuale sul valore dell’affare; – a percentuale, su quanto si prevede possa giovarsene – non soltanto a livello patrimoniale – il destinatario della prestazione. In linea di massima, in merito a questo aspetto, questo Studio è favorevole a tutti i sopra citati metodi di determinazione del compenso, previa specifica negoziazione con il cliente. Si rammenti, comunque, che la nuova riforma forense ha reintrodotto il divieto del c.d. “patto di quota lite”, in base al quale si stabiliva che l’Avvocato poteva percepire come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. Si aggiunga che, in forza dell’art. 2234 c.c., il cliente, se richiesto, deve corrispondere all’Avvocato acconti sui compensi che saranno dovuti. Infine, si noti bene che qualora non vi sia stata determinazione consensuale e scritta del compenso o, più in generale, non vi sia stato rapporto alcuno tra Avvocato e cliente (esempio classico è quello della difesa di ufficio del contumace o dell’irreperibile) ovvero il cliente sia stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio ovvero ancora sia comunque necessaria una determinazione da parte del giudice del compenso dovuto per qualunque motivo, quest’ultimo farà oggi riferimento ai recentissimi D.M. n. 55/14  e D.M. n. 37/18.

  • 7. UNA PRECISAZIONE IN TEMA DI DIFESA DI UFFICIO.

Gli Avvocati dello Studio CarellaDarcangelo sono regolarmente iscritti nella lista dei difensori penali di ufficio. In tema, va segnalato che qualche incomprensione tra Avvocato e cliente può nascere anche riguardo la difesa penale c.d. “di ufficio”. A tal proposito, giova qui precisare che: 1) secondo gli artt. 96 e 97 c.p.p. l’imputato/indagato ha facoltà, se ritiene, di nominare uno o due difensori di fiducia, altrimenti egli è assistito da un difensore di ufficio; 2) in base a quanto stabilito dagli artt. 369-bis c.p.p. e 31 disp. att.ne c.p.p., v’è l’obbligo per l’imputato/indagato, se assistito dal difensore di ufficio, di retribuire lo stesso (sempre secondo i criteri esposti nei paragrafi che precedono). In caso di suo inadempimento, sarà lo Stato a retribuire il difensore, ma solo previa l’inutile effettuazione da parte sua delle procedure legali di recupero crediti avverso il proprio assistito (v. art. 116 D.P.R. n. 115/2002). Questo significa, in altri termini, che, in caso di mancato assolvimento da parte del cliente del suo obbligo di corrispondere il suo giusto compenso al difensore di ufficio, questi sarà legittimato ad agire giudizialmente contro di lui, mediante decreto ingiuntivo e pignoramento mobiliare/immobiliare e, soltanto in caso di recupero infruttuoso del credito, sarà lo Stato a retribuire il difensore di ufficio, secondo i parametri di cui al citato D.M. n. 55/14 e successive modifiche ed integrazioni. Tutto ciò precisato, si segnala che per conoscere l’attuale regolamento della difesa penale di ufficio si può cliccare sul seguente link oppure recarsi sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Latina all’indirizzo http://www.ordineavvocatilatina.it.

  • 8. CI SCRIVA.

Tutto ciò detto, qualora vi siano dubbi, perplessità o incertezze su quanto sinora esposto, c’è la possibilità di contattare lo Studio Legale Carella/D’Arcangelo per chiarimenti. A tale scopo, è sufficiente cliccare sul menù sovrastante o in quello della home page di questo sito, alla voce ” scrivici “, oppure prendere contatti con gli indirizzi ed i numeri indicati nella home page stessa. Si garantiscono professionalità, serietà, segretezza ed il massimo rispetto degli obblighi deontologici, di cui al Codice Deontologico Forense. Le ricordiamo, infine, che lo Studio Legale Carella/D’Arcangelo è oggi in grado di offrire alla sua clientela meno abbiente il patrocinio gratuito, a copertura dei compensi legali. “Quando ero studente avevo sentito dire che il mestiere dell’avvocato è il mestiere del bugiardo, ma non mi lasciai influenzare, dato che non intendevo procacciarmi nè denaro nè onori con la menzogna… Non ricordo di avere mai condizionato le mie parcelle alla vincita delle cause; non volevo nè più e nè meno delle mie competenze, che il mio cliente vincesse o perdesse la causa.” (Ghandi, La mia vita per la libertà).